__________________________________________________

 

VIDEOSORVEGLIANZA IN AZIENDA

 

Il D.Lgs. 151/2015, attuativo del Jobs Act, ha abolito il previgente divieto di utilizzo di impianti audiovisivi volti esclusivamente al controllo a distanza del lavoratore, e ha introdotto la facoltà, per il datore di lavoro, di installare impianti e strumenti con la predetta finalità, purché giustificata da esigenze organizzative o produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. È comunque necessario, prima dell’installazione, l’accordo sindacale o l’autorizzazione di DTL o Ministero del Lavoro.

 

Le condizioni

La norma - modificata nell’ambito del Jobs act dall’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 151/2015, stabilisce due principi da rispettare, rimasti intatti nella nuova formulazione:

1)      l’installazione di questi strumenti e – in genere – di quelli dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori può avvenire esclusivamente per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;

2)      l’installazione non può avere luogo se non è preceduta da apposito accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. Se in azienda non sono presenti rappresentanze sindacali o in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti in oggetto possono essere installati solo dopo aver chiesto l’autorizzazione alla Direzione Territoriale del Lavoro.

 

Chiarimenti operativi

Stante quanto sopra, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con nota prot. n. 3500 del 22 febbraio 2016, ha comunicato che, nelle more dell’avvio operativo dell’Ispettorato del Lavoro, la competenza in materia è attualmente assegnata alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali.

 

Nota n. 11241 del Ministero del Lavoro

Con la nota del 1.06.2016, n. 11241 il Ministero del Lavoro ha fornito un parere in merito al provvedimento di prescrizione da impartire quando, nel corso di ispezioni, si accerti l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro. In particolare, il Ministero ribadisce che in ogni caso la videosorveglianza è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione o di accordo in sede sindacale.

 

Sanzioni

Il mancato rispetto della normativa in materia di videosorveglianza è punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Qualora nel corso dell’attività ispettiva, l’ispettore riscontri l’installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero in assenza dell’autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente, deve impartire una prescrizione, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 758/1994, al fine di porre rimedio all’irregolarità riscontrata mediante l’immediata cessazione della condotta libera illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi, essendo tale adempimento l’unico idoneo ad “eliminare la contravvenzione accertata”. Qualora nel periodo di tempo fissato dall’organo di vigilanza sia siglato l’accordo sindacale ovvero sia rilasciata l’autorizzazione della competente Direzione Territoriale del Lavoro, venendo meno i presupposti oggettivi dell’illecito, l’ispettore può ammettere il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (€ 387,25).

 

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

 

28/10/2016