__________________________________________________
VISITE MEDICHE E CARTELLE SANITARIE
Con l’entrata in vigore del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), entrano a far parte della sorveglianza sanitaria sia le visite mediche preventive in fase preassuntiva, sia l’obbligo del datore di lavoro di sottoporre a visita medica preventiva il lavoratore assente per lunga malattia (superiore a 60 giorni consecutivi).
Le nuove disposizioni di legge hanno inoltre introdotto l’obbligo da parte del Datore di lavoro di consegnare al lavoratore, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria fornita dal Medico competente.
Visite mediche
La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro e ai fattori di rischio professionali ai quali sono esposti.
Il Datore di lavoro, in qualità di principale responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve assicurare che venga attivata la sorveglianza sanitaria, mediante l’operato del medico competente, nei seguenti casi:
4 dove è prevista dalle norme vigenti per i singoli rischi a cui sono esposti i lavoratori (rumori, vibrazioni, esposizione a polveri, prodotti chimici);
4 lavoro notturno;
4 presenza di lavoratori minori;
4 per accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti e abuso di alcol ai lavoratori addetti al trasporto (conducenti stradali) e alla guida di macchine per movimentazione;
4 dove è previsto, a seguito di valutazione dei rischi aziendali.
La sorveglianza sanitaria prevede visite preventive e visite periodiche in funzione dei rischi aziendali e del giudizio del Medico competente.
Cartella sanitaria
È previsto che il Medico competente istituisca, aggiorni e custodisca sotto la propria responsabilità la cartella sanitaria per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza medica. Tali cartelle devono essere conservate con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente. Possono essere asportate dal luogo di custodia concordato solo per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati.
Il Decreto Legislativo 106/09, correttivo del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sicurezza), ha rivisto le modalità di consegna della cartella sanitaria ai lavoratori al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, i lavoratori devono ricevere copia della propria cartella sanitaria. La consegna della cartella sanitaria al lavoratore è un obbligo del Medico competente, ma il Datore di lavoro deve informare tempestivamente il Medico della cessazione del rapporto di lavoro.
Il Medico competente, dopo aver predisposto e consegnato al lavoratore la copia della cartella sanitaria, consegna l’originale al Datore di lavoro, che la deve conservare per almeno 10 anni, nel rispetto della privacy.
Quindi, fintanto che un lavoratore è in forza, la custodia della cartella sanitaria è sotto la responsabilità del Medico competente. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro la responsabilità della custodia della cartella sanitaria passa al datore di lavoro.
La mancata comunicazione al Medico competente della cessazione del rapporto di lavoro è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1.800,00 euro.
10/12/2009