LA REGOLARIZZAZIONE DEI CAPITALI ESTERI ESTESA AL 2017

 

Pronto il nuovo modello sulla voluntary disclosure bis

 

L’art. 7 del D.L. n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017” ha introdotto il nuovo art.5-octies con il quale è stata disposta la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.7.2017.

 

La voluntary disclosure bis proroga la possibilità di fare emergere i capitali occultati o illecitamente detenuti all’estero, ma con alcune novità rispetto alla precedente versione: si potrà sanare la propria posizione applicando un’aliquota forfettaria per il pagamento di imposte, interessi, sanzioni e contributi; il forfait, più o meno favorevole (fino al 35%), riguarderà anche l’emersione di contanti e altri valori (gioielli, oro…) depositati nelle cassette di sicurezza od occultati in altro modo.

 

Regolarizzazione dei capitali esteri

La procedura di collaborazione volontaria, per questa seconda edizione, può essere utilizzata:

Ÿ per far emergere attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, in violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW (la «voluntary internazionale»);

Ÿ per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap, dell’Iva e dei sostituti di imposta, anche da parte dei contribuenti che non hanno detenuto illegittimamente attività all’estero (la «voluntary nazionale» o «domestica»).

Le due procedure sono totalmente svincolate l’una dall’altra. È possibile accedere solo alla voluntary internazionale, oppure solo alla voluntary nazionale, oppure a entrambe. Inoltre, chi si sia già avvalso nella precedente edizione della procedura internazionale, può accedere alla voluntary nazionale e viceversa. Ciò che è vietato è reiterare la stessa tipologia di istanza.

 

Le principali novità

Alla c.d. “voluntary disclosure bis” sono applicabili, in generale, le disposizioni di cui agli artt. da 5-quater a 5-septies del citato Decreto, tenendo conto delle seguenti principali novità:

- è possibile sanare le violazioni commesse fino al 30.9.2016;

- l’istanza della procedura va presentata entro il 31.7.2017;

- è possibile integrare l’istanza, i documenti e le informazioni entro il 30.9.2017;

- le somme derivanti dall’adesione alla procedura (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) vanno versate in unica soluzione entro il 30.9.2017 o in 3 rate mensili (la prima entro il 30.9.2017) senza possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97;

- in caso di mancato “spontaneo” versamento entro il 30.9.2017 le sanzioni ex art. 5, comma 2, D.L. n. 167/90 (dal 3% al 15%) non sono ridotte, ai sensi dell’art. 5-quinquies, comma 4, al 50% ma sono fissate dal 60% all’85% del minimo. Sono previste maggiorazioni (dal 3% al 10%) in caso di versamenti insufficienti;

- il contribuente che ha aderito alla precedente versione della voluntary disclosure internazionale ora può aderire a quella nazionale e viceversa;

- i termini di accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs n. 472/97 scadenti a decorrere dall’1.1.2015 sono fissati al:

-         31.12.2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi relativi alla procedura in commento e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;

-         30.6.2017 per le istanze presentate per la prima volta;

- con riferimento alle “sole attività” oggetto della “nuova” collaborazione volontaria il contribuente è esonerato dalla presentazione del quadro RW del mod. UNICO per il 2016 e per la frazione d’anno antecedente la presentazione dell’istanza.

- il contribuente, per le attività oggetto della “nuova” collaborazione volontaria, non è punito per i reati previsti dall’art. 648-ter, C.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

 

Ambito soggettivo

Per accedere alla procedura di collaborazione volontaria, i contribuenti devono presentare l’istanza di ammissione entro il 31 luglio 2017 e inviare la relazione di accompagnamento contenente le informazioni e la documentazione di supporto entro il 30 settembre 2017. Una delle novità introdotte dal decreto legge 193 del 2016 è la possibilità per il contribuente di provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza da presentarsi entro il 30 settembre p.v.

Si ricorda che, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, è possibile calcolare gli stessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno e determinare l’ammontare corrispondente all’imposta da versare, utilizzando l’aliquota del 27 per cento. Questa facoltà è ammessa solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

Nell’ambito della voluntary nazionale viene codificata una procedura “rafforzata” - gia operante nella prassi - nel caso in cui si faccia emergere contante o valori al portatore. Tramontata l’ipotesi di consentire un pagamento forfetario “agevolato” per questo genere di regolarizzazione; sono rimasti solo alcuni oneri aggiuntivi: dichiarazione che l’origine dei valori non deriva da reati diversi da quelli tributari, apertura alla presenza di un notaio delle cassette di sicurezza; deposito dei valori su una relazione vincolata presso intermediari abilitati.

 

Il nuovo modello

Con il provvedimento 30.12.2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello e le relative istruzioni dell’istanza di accesso alla procedura di “collaborazione volontaria bis” da presentare telematicamente entro il 31.7.2017.

Il modello si compone del Frontespizio e del quadro VD, così articolato:

• sezione I - Soggetti collegati;

• sezione II - Attività estere. Determinazione sanzioni violazione obblighi di monitoraggio;

• sezione III - Nuovi investimenti all’estero;

• sezione IV - Attività estere alla data di emersione;

• sezione V - Prospetto di liquidazione.

 

Calcolo dell'imposta

Si prevedono due diverse aliquote, del 15% e del 35%, rispettivamente per i movimenti in uscita e in entrata.

Se una determinata somma è stata prelevata da un conto corrente e depositata in una cassetta di sicurezza o portata illegalmente all’estero si applicherà un’aliquota fissa del 15%. Se le somme da regolarizzare sono sempre state in cassetta o su conto estero il forfait sarà al 35%.

Come in passato, anche con la riapertura dei termini, il Fisco può stabilire ulteriori controlli e non concedere la regolarizzazione al 35% se accerta un’evasione. E’ la stessa differenza che c’era anche nella passata edizione: se il denaro occultato è frutto di evasione la multa è più alta (fino al 90%), se si tratta di somma originariamente con tasse non versate e poi occultata, l’emersione è meno onerosa.

 

Relazione accompagnatoria

L’istanza di accesso alla procedura va corredata da una relazione accompagnatoria, idonea a rappresentare analiticamente, per ciascuna annualità oggetto di collaborazione volontaria, i dati riportati nel modello e tutte le notizie di supporto necessarie a rendere gli stessi “intellegibili”.

Gli allegati vanno identificati con una codifica progressiva da A1 a An. Il “format” della relazione è riportato nell’allegato 4 al citato provvedimento del 30.12.2016 ed è stato rivisto rispetto a quello proposto per la precedente versione della voluntary disclosure.

 

 

02/02/2017

 

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