INTERRUZIONE DEI REGISTRATORI DI CASSA PER UN PERIODO MAGGIORE DI 12 GIORNI

 

Procedure da seguire per la comunicazione di “fuori servizio”

 

Con il provvedimento n. 15943/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche dei registratori di cassa telematici (RT), evidenziando la novità, contenuta al par. 2.7, inerente all’inserimento di una nuova funzionalità da utilizzare nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni.

 

Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio: ferie, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il Registratore Telematico tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.

L’operazione può essere eseguita manualmente dall’esercente stesso (tramite SPID) accedendo al proprio “cassetto” fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediari.

 

Contenuto del nuovo provvedimento

Le specifiche tecniche 11, par. 2.7 (pag. 33) prevedono che “nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”.

Il provvedimento prot. n. 15943/2023 specifica, al paragrafo 1.2, che sono approvate le specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT - Versione 11” che devono essere rispettate obbligatoriamente dai nuovi modelli di Registratore Telematico e di server RT che presentano istanza di approvazione dopo il 30.06.2023. Per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30.06.2023.

 

Interruzione per un periodo inferiore a 12 giorni

Se il periodo di chiusura dell’esercizio commerciale è inferiore a 12 giorni di calendario, l’esercente non deve effettuare alcuna registrazione sul RT; quest’ultimo, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunica le giornate di chiusura.

Si consiglia verificare che il Registratore Telematico sia connesso a Internet e che sia regolarmente assistito da un installatore qualificato.

 

Interruzione per un periodo superiore a 12 giorni

Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività (e di comunicarla a priori), il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di essere messo “fuori servizio”, ossia comunicare al sistema dell’Agenzia delle Entrate l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il Registratore Telematico tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.

 

Procedura di “fuori servizio”

La prima verifica da fare è chiedere al tecnico installatore se il Registratore Telematico è stato adeguato/aggiornato alla nuova normativa. In questo caso, al verificarsi dell’inattività superiore a 12 giorni, l’esercente deve comunicare l’evento “fuori servizio”, con uno specifico codice (608), direttamente dal misuratore, tramite la procedura specifica predisposta dal fabbricante del RT.

In alternativa, la messa “fuori servizio” può essere effettuata dal contribuente, accedendo alla sezione Fatture e Corrispettivi, area Corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite lo SPID, oppure a mezzo di un intermediario abilitato.

Di seguito le immagini delle videate per la comunicazione manuale:

 

 

 

 

 

Regime sanzionatorio

Sono previste sanzioni in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione oppure mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri. Le sanzioni sono contenute nel D. Lgs. 471/1997 (art. 6, cc. 2-bis e 3, art. 11, cc. 2-quinquies, 5 e 5-bis e art. 12, c. 2). In particolare, la sanzione è pari al 90% dell’imposta se i dati dei corrispettivi dell’operazione non sono stati regolarmente memorizzati oppure non sono stati regolarmente trasmessi. La sanzione si applica una sola volta, nel caso in cui la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività stessa (da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i € 50.000, da uno a sei mesi). Anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici, la sanzione è del 90%. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da € 250 a € 2.000. Nei casi in cui l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incida sulla corretta liquidazione del tributo (concretizzandosi, quindi, in una violazione formale) è prevista “solo” una sanzione amministrativa fissa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, senza possibilità di cumulo giuridico (art. 12 del D.Lgs. 472/1997).

Chi manomette o altera i registratori o li utilizza manomessi o alterati o consente ad altri di usarli per eludere le norme, incorre in una sanzione da € 3.000 a € 12.000, salvo che il fatto costituisca reato, nonché nella sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi).

 

Mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico

Con la risposta all’interpello n. 247/2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il comportamento da adottare in caso di rottura o malfunzionamento dei registratori di cassa o dei server RT, ossia di eventi che impediscono la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Per malfunzionamento del Registratore Telematico si intende qualsiasi anomalia che riguardi una sua componente o l’intero apparato, rendendolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini i dati completi all’Agenzia delle Entrate.

In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, si consiglia di chiedere tempestivamente l’intervento del tecnico abilitato.

Fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, si deve provvedere all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica. In alternativa è anche possibile procedere con l’emissione della fattura elettronica, ma solo contestualmente all’effettuazione dell’operazione e non entro il termine ordinario di 12 giorni (il principio è stato chiarito dall’art. 1, c. 1109 della L. 178/2020).

 

 

01/08/2023

 

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