Scadenze del 16 maggio 2018

 

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Versamenti Iva

Scade unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24 (codice tributo 6004), il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile, nonché quella riferita al primo trimestre 2018 da parte dei contribuenti che effettuano i versamenti con cadenza trimestrale (codice tributo 6031).

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Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

I contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento in modo rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la terza rata riferita al conguaglio annuale dell’Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo 6099. In tal caso, l’importo deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

E’ anche possibile differire il pagamento alla scadenza del saldo delle imposte (30/06, al 02/07 per il 2018), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi per ogni mese o frazione di mese dal 17/03 al 02/07 (pari al 1,6%).

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Versamento delle ritenute e dei contributi Inps

Scade sempre il 16 maggio il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di aprile, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro. Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di aprile relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, quando dovuti.

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Versamento IVS Artigiani e Commercianti

Scade il termine per i versamenti relativi alla I rata dei contributi fissi IVS dovuti all’Inps per il 2018 da parte di artigiani e commercianti.

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Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni

Sempre mercoledì 16 maggio scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L’aliquota applicabile è pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l’applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

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Versamento ritenute da parte condomini

Il 16 maggio scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n. 19 del 5 febbraio 2007) 1019, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e 1020, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

Dal 1° gennaio 2017, il versamento di questa ritenuta potrà essere effettuato dal condominio solo quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500 euro o comunque entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, se non viene raggiunto l’importo di 500 euro.

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Imposta sugli intrattenimenti

Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

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Versamento seconda rata Inail

Versamento della seconda rata per chi ha deciso di rateizzare il debito relativo all’autoliquidazione.

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