Scadenze del 16 maggio 2019

 

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Versamenti Iva

Scade unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24 (codice tributo 6004), il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile, nonché quella riferita al primo trimestre 2019 da parte dei contribuenti che effettuano i versamenti con cadenza trimestrale (codice tributo 6031).

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Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

I contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento in modo rateale a partire dal 18 marzo, devono versare la terza rata riferita al conguaglio annuale dell’Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo 6099. In tal caso, l’importo deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 18 marzo.

E’ anche possibile differire il pagamento alla scadenza del saldo delle imposte al 01/07 (o 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%), a titolo di interessi per ogni mese o frazione di mese dal 19/03.

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Versamento delle ritenute e dei contributi Inps

Scade sempre il 16 maggio il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di aprile, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro. Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di aprile relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, quando dovuti.

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Versamento IVS Artigiani e Commercianti

Scade il termine per i versamenti relativi alla I rata dei contributi fissi IVS dovuti all’Inps per il 2019 da parte di artigiani e commercianti.

Si veda anche: Contribuzione INPS per il 2019

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Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni

Sempre giovedì 16 maggio scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L’aliquota applicabile è pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l’applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

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Versamento ritenute da parte condomini

Il 16 maggio scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n. 19 del 5 febbraio 2007) 1019, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e 1020, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

Dal 1° gennaio 2017, il versamento di questa ritenuta potrà essere effettuato dal condominio solo quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500 euro o comunque entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, se non viene raggiunto l’importo di 500 euro.

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Imposta sugli intrattenimenti

Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

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Autoliquidazione Inail

Per effetto del rinvio al 16 maggio, scade il pagamento del premio di autoliquidazione Inail 2018/2019 con le prime due rate (50% del premio annuale), senza maggiorazione degli interessi; le rate successive devono essere versate entro il giorno 20 agosto e 18 novembre 2019 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2018 pari a 1,07%.

Si veda anche: Premi INAIL al 16 maggio

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