INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 35
Esonero contributivo per le assunzioni fino a 30 aprile 2026
E’ stata pubblicata sulla G.U. del 28/02/2026 la legge 26/2026, di conversione del decreto Milleproroghe, che prevede la proroga della scadenza del cosiddetto bonus giovani under 35 per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, introducendo un doppio binario di riduzione contributiva (70% o 100%), legato all’incremento occupazionale.
Il bonus giovani è destinato ai datori di lavoro privati che assumono giovani con meno di 35 anni che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.
Bonus giovani under 35
E’ prorogato dal 31.12.2025 al 30.04.2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere a tempo indeterminato, o procedere alla trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato, al fine di usufruire dell’esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per un periodo massimo di 24 mesi.
Per le assunzioni effettuate sino al 31.12.2025 è confermata la percentuale di esonero pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, mentre per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva, il riconoscimento di tale esonero totale è subordinato alla condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Qualora non si registri tale incremento occupazionale, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate successivamente al 31.12.2025 e fino al 30.04.2026 la percentuale di esonero è ora fissata al 70%.
L’incremento occupazionale netto si calcola confrontando il numero di lavoratori dipendenti in Ula (Unità lavorative annue, che equivalgono al lavoro di una persona full time) nel mese di fruizione dell’incentivo, con la media dei 12 mesi che precedono l’assunzione. La verifica è mensile: se il risultato è positivo, l’incremento è realizzato e l’esonero spetta al 100%, altrimenti, si applica l’incentivo al 70%. Sono esclusi dal calcolo le diminuzioni di personale in aziende collegate o controllate e per i lavoratori part-time, il calcolo è proporzionato alle ore lavorate rispetto al tempo pieno.
Il massimale dell’esonero per la durata di due anni dalla stipula del contratto è pari a € 500,00 mensili per le assunzioni effettuate in tutto il territorio nazionale e sale a € 650,00 mensili per quelle effettuate presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria. Ad esempio, se un’azienda piemontese assume un giovane under 35 con un costo mensile a carico azienda di € 2.500,00 con lo sgravio il costo scende a € 2.000,00 con l’incremento occupazionale e ad € 2.100,00 senza l’incremento occupazionale.
Per accedere al bonus giovani, i datori di lavoro devono rispettare alcune condizioni fondamentali, sempre attive per gli incentivi:
Dal 1° maggio, se non saranno previsti nuovi incentivi o nuove proroghe dei bonus del decreto Coesione, resta in campo l’agevolazione strutturale per assumere giovani under 30, che è del 50% dei contributi, fino a una quota massima di 250 euro mensili.
Bonus donne
Tra gli altri provvedimenti del decreto vi è la proroga del bonus donne, dove viene prorogato dal 31.12.2025 al 31.12.2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio al fine di poter usufruire dell’esonero contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi (art. 23 del D.L. 60/2024).
Salvo casi particolari sono agevolate le assumono a tempo indeterminato di donne:
L’agevolazione consiste nell’esonero contributivo al 100% dei contributi previdenziali a carico datore (esclusi premi e contributi Inail) nel limite massimo di importo di € 650,00 su base mensile per ogni lavoratrice, nei limiti della spesa autorizzata, e nel rispetto delle procedure, vincoli territoriali e criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero spetta per 12 mesi per le lavoratrici di cui alla lettera c), per 24 mesi nelle altre due ipotesi. Inoltre, nel solo caso di cui alla lettera b), la domanda di esonero va inviata prima di procedere all’assunzione.
06/03/2026