STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Ai Sigg.ri Utenti
ALBA, lì 19 febbraio 2026
CIRCOLARE N. 197
Per coloro, invece, che adempiono regolarmente ai propri obblighi annuali sui redditi, nel proseguo di questa circolare sono evidenziate le novità del modello 730, con i nuovi scaglioni delle aliquote Irpef, le detrazioni per figli a carico, la rimodulazione dei redditi da lavoro dipendente e i nuovi bonus sugli interventi edili degli immobili.
Tra febbraio e marzo vi sono anche gli adempimenti Iva con la liquidazione Iva trimestrale, il saldo annuale, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e l’utilizzo dei crediti in compensazione.
Per il lavoro è prossima la certificazione unica che anticipa la redazione dei modelli dichiarativi 730 e Redditi, oltre alla confermata tracciabilità dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto e la disciplina fiscale delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, compresi i rimborsi chilometrici per l’utilizzo, per motivi di lavoro, del proprio automezzo.
ADEMPIMENTI DEL 2 MARZO
Sono differite per festività a lunedì 2 marzo le ordinarie scadenze di fine febbraio:
Ø Comunicazione della liquidazione Iva periodica del 4° trimestre 2025;
Ø Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2025;
Ø Presentazione della dichiarazione e versamento Iva per chi ha aderito al regime Ioss;
Ø Conguaglio fiscale da parte dei sostituti d’imposta per le retribuzioni corrisposte entro il 12/01;
Ø Dichiarazione Inail sulle denuncie retributive e domanda di riduzione premio;
Ø Registrazione cumulativa dei contratti d’affitto di fondi rustici, stipulati nel 2025.
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VERSAMENTO SALDO IVA 2025
Entro il prossimo 16 marzo, in presenza di un debito, è dovuto il saldo Iva del 2025, sulla base della Dichiarazione Iva annuale, se di importo superiore a 10,33 euro; da alcuni anni è possibile eseguire il pagamento ratealmente, in 10 rate mensili, dal 16 marzo al 16/12, in luogo delle precedenti 9 rate, con la maggiorazione dello 0,33% mensile. In alternativa, è ammessa la possibilità di versare il dovuto entro il termine previsto per il versamento delle imposte dirette, ossia entro il 30.06 o successivamente, con la maggiorazione dello 0,4% entro il 30.07.2026.
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 con le modalità telematiche, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato, utilizzando i servizi F24 On Line: per i contribuenti che hanno il “pincode” di abilitazione al servizio o con l’home/remote banking, sistemi collegati al circuito Corporate Banking Interbancari (CBI) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.
L’omesso o tardivo versamento del saldo Iva può essere regolarizzato tramite il ravvedimento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 beneficiando della riduzione delle sanzioni, oltre agli interessi legali su base annua del 2% dal 01/01/2025 e del 1,6% dal 01/01/2026.
Sempre il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2026.
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VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MARZO
Lunedì 16 marzo scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:
Ø Iva a debito del mese precedente (febbraio), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Iva a debito da dichiarazione annuale 2025 e versamento della tassa di concessione governativa relativa al 2026 da € 309,87 a € 516,46 per la numerazione e la bollatura dei libri e registri, da parte di società di capitali (Spa e Srl), escluse le cooperative, di mutua assicurazione ed i consorzi;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di febbraio, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro.
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INVESTIMENTI E IPERAMMORTAMENTO
La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la maxideduzione delle quote di ammortamento per gli investimenti fatti dal 1.1.2026 al 30.9.2028 in sostituzione dei crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0. La norma prevede, ai fini fiscali, una maggiorazione del costo di acquisto con l’aliquota massima del 180%, subordinatamente ai beni nuovi prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
L’agevolazione ha per oggetto esclusivamente i beni materiali o immateriali strumentali connessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e i beni materiali strumentali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
I soggetti beneficiari sono i titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata) e dalla natura giuridica/dimensioni aziendali: imprese individuali (anche familiari), società commerciali (di persone o di capitale) ed enti commerciali. Per contro l’agevolazione non spetta alle imprese in liquidazione (volontaria o giudiziale) fallimento/liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale o in una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi d’impresa o da altre leggi speciali, oppure destinatarie di sanzioni interdittive o che non rispettino le norme in materia di sicurezza sul lavoro ed il corretto versamento dei contributi previdenziali/assistenziali (Durc).
Sono esclusi dall’agevolazione i lavoratori autonomi e le società semplici, i soggetti che determinano il reddito in modo forfettizzato e le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.
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UTILIZZO DEI CREDITI IN COMPENSAZIONE NEL 2026
A partire dal 1° gennaio 2026 è possibile utilizzare in compensazione i crediti maturati nel 2025 in modalità “orizzontale”, ovvero in compensazione mediante il modello F24. Le compensazioni dei crediti fiscali sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.
La L. di Bilancio per il 2026 (L.199/2025) al co.116 ha ridotto da 100mila a 50mila euro l’importo delle somme iscritte a ruolo, scadute e non pagate, sopra il quale non è possibile operare le compensazioni dei crediti. Il precedente limite di 100mila euro era entrato in vigore dal 1° luglio 2024.
Sono utilizzabili dal 1° gennaio 2026, in compensazione orizzontale, solo i crediti relativi al 2025 di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro. Per utilizzare crediti di importo superiore alla soglia dei 5.000 euro occorre attendere il decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, la compensazione deve avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) ed è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità da parte dei soggetti abilitati.
Va ricordato che tali vincoli interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o per i contributi), mentre non interessano le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate. Nel caso in cui residua ancora un credito relativo al periodo d’imposta 2024, non interamente compensato nel 2025, può continuare ad utilizzarlo nel 2026, fino alla presentazione della successiva dichiarazione annuale.
In alternativa all’utilizzo del credito in compensazione, è possibile chiedere il rimborso dell’eccedenza, al verificarsi di determinate condizioni, e comunque in caso di cessazione dell’attività. In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovano strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente dovranno effettuare nel corso dell’anno 2026, non riuscendo a sfruttare tutto il credito tramite la compensazione.
IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE DEL 4° TRIMESTRE
Scade il prossimo 2 marzo il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2025.
Secondo la regola generale, l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre dell’anno solare, deve essere versata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo, ovvero, entro la fine di maggio dell’anno in corso (primo trimestre), entro la fine di novembre dell’anno in corso (terzo trimestre) ed entro la fine di febbraio dell’anno successivo (quarto trimestre). Invece, l’imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre va assolta entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo, vale a dire entro la fine del mese di settembre dell’anno in corso.
Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 5.000 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento; qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei già menzionati trimestri potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (entro il 30 novembre).
Con riferimento alle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre (ottobre-dicembre) non è prevista alcuna semplificazione e pertanto, l’imposta di bollo relative alle fatture emesse nel quarto trimestre 2025 va versata entro il prossimo 2 marzo, essendo il 28 febbraio festivo.
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TABELLE ACI PER IL 2026
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025 sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997”, in vigore dal 1° gennaio 2026, necessarie per calcolare i costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti o amministratori.
La L. di Bilancio per il 2025 ha modificato la disciplina fiscale dell’auto concessa in uso promiscuo al dipendente, affinché questi la possa utilizzare tanto per finalità aziendali quanto per finalità personali; a fronte di tale utilizzo privato è previsto un benefit tassabile in capo al dipendente stesso, determinato forfettariamente tramite le tabelle ACI approvate annualmente, eventualmente ridotto di quanto corrisposto al datore di lavoro a titolo di addebito per la copertura dei costi afferenti l’utilizzo privato.
Per le auto concesse in uso promiscuo, con accordo stipulato fino al 30 giugno 2020, il benefit è calcolato sulla base del 30% di 15.000 Km, che corrisponde ad una percorrenza di 4.500 Km annui.
Per quelle immatricolate a partire dal 1° luglio 2020 e con accordi di assegnazione stipulati a decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2024, il fringe benefit è variabile, in base all’impatto ambientale del veicolo, in base alla CO2 prodotta: 25%, 30%, 50% e 60% sempre corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (più l’auto inquina, più l’importo da tassare è elevato), mentre dal 1° gennaio 2025 il benefit viene quantificato in base al tipo di alimentazione del veicolo: le auto elettriche e quelle ibride plug-in prevedono un trattamento molto agevolato, mentre per tutte le altre vetture il benefit diventa più gravoso. Nel dettaglio l’art. 1, co 48 della L. 207/2024 prevede una nuova tassazione delle auto concesse in uso promiscuo ai lavoratori, intervenendo sull’art. 51, co. 4, lett. a) del Tuir. Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ed assegnati agli stessi con contratti stipulati dal 1.01.2025, i coefficienti fiscali utilizzabili sono i seguenti:
- 10% in caso di veicoli elettrici a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% in caso di veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 50% in tutti gli altri casi (altri ibridi e vetture a metano, gpl, idrogeno, benzina e gasolio).
I Clienti dello Studio hanno già ricevuto i conteggi personalizzati per i fringe benefit ai dipendenti sulle auto concesse in uso promiscuo, per il 2026, mentre riceveranno prossimamente i nuovi conteggi personalizzati per il rimborso chilometrico dei costi sostenuti dalle auto personali, per il 2026.
: Maggiori informazioni sul nostro sito internet
RENTRI - TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI PER LE IMPRESE MINORI
Dal 13 febbraio 2026 è diventato obbligatorio il passaggio al Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato digitale - FIR, che non rappresenta un semplice cambio di formato del documento già conosciuto, ma rappresenta il fulcro del nuovo sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) ovvero di una nuova gestione dei rifiuti.
L’immediata conseguenza del cambiamento è che a partire dal 13 febbraio 2026, il modello di formulario precedentemente utilizzato non avrà più validità legale per i soggetti obbligati: la produzione, la movimentazione e il trasporto dei rifiuti dovranno essere accompagnati esclusivamente dal nuovo formato digitale (FIR) da parte delle imprese/enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, fino a 10 dipendenti e produttori di rifiuti speciali pericolosi non strutturati come enti o imprese (ad esempio, liberi professionisti, piccoli operatori economici), a prescindere dal numero di dipendenti. Pertanto, dal 13 febbraio 2026 anche le piccole imprese/produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente/impresa saranno obbligati all’utilizzo del protocollo RENTRI.
Dalla data di iscrizione questi soggetti hanno l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale, mentre per le imprese non obbligate all’iscrizione al RENTRI, con meno di 10 dipendenti e che non producano rifiuti pericolosi (condizioni necessarie per l’esonero dalla gestione digitale), ci sarà ancora la possibilità di richiedere ai trasportatori i formulari in forma cartacea.
L’omessa o irregolare iscrizione al Rentri sono colpite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi che sale da 1.000 a 3.000 euro per i pericolosi (con riduzione a un terzo per l’iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto).
COLLEGAMENTO POS – REGISTRATORE DI CASSA
Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il nuovo obbligo introdotto dalla legge di Bilancio 2025 nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione fiscale, che prevede il collegamento tecnico tra i sistemi di pagamento elettronico (POS) e i registratori di cassa telematici per la certificazione dei corrispettivi. Si tratta di un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione avviato negli ultimi anni, che ha già portato all’introduzione della fattura elettronica, alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e alla diffusione dell’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici.
Occorre precisare che il collegamento consiste esclusivamente nell’abbinare, tramite una proceduta web, la matricola del registratore telematico col numero identificativo dello strumento di pagamento elettronico (POS), senza un vero e proprio collegamento “fisico”.
In sede di prima attivazione, il servizio web di collegamento sarà operativo dai primi giorni di marzo p.v. come comunicato dall’Agenzia delle Entrate con prot. 424470.
Per i registrato di cassa telematici attivati dopo il 31 gennaio 2026 o nei casi di nuovi strumenti di pagamento POS, il collegamento deve essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data in cui lo strumento diventa effettivamente disponibile, ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Esempio: se un POS diventa operativo il 10 febbraio 2026, il periodo utile per registrarlo e collegarlo al registratore telematico va dal 10 aprile fino all’ultimo giorno lavorativo di aprile. Le stesse tempistiche valgono nel caso in cui ci sia la variazione di un collegamento già esistente.
Il mancato rispetto di tali obblighi comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e accessorie. In particolare, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro per ciascuna trasmissione omessa o irregolare, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, sanzione che si applica anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici.
AL VIA LA ROTTAMAZIONE QUINQUIES
La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha riaperto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni o dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sono ammessi alla rottamazione quinquies anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del “saldo e stralcio” per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della rottamazione quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici.
La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della rottamazione quater (e relativa riammissione) per i quali, entro il 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate o in regola con le rate scadute.
La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio.
Per aderire alla nuova rottamazione il contribuente dovrà comunicare la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata entro il 30 aprile 2026, presentando un’apposita dichiarazione telematica all’Agenzia delle Entrate Riscossione, sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. AdeR renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.
Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore all’importo minimo di 100 euro. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026.
: In dettaglio i contenuti del provvedimento
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 15707/2026 del 15 gennaio 2026, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2026, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2025, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro assimilati ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.
La CU 2026 deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.
Dal periodo d’imposta 2025 sono tre le date da ricordare: entro il 16 marzo 2026 la trasmissione delle certificazioni “ordinarie” relative ai redditi da lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi; al 30 aprile 2026 (e non più entro il 31 marzo) la trasmissione delle certificazioni “ordinarie” relative ai redditi da lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero nel più ampio termine del 31 ottobre 2026 relativo alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), se certificano redditi per i quali non può essere presentata la dichiarazione precompilata (mod. 730). La consegna cartacea per tutte le certificazioni “sintetiche” ai percipienti deve avvenire entro il 16 marzo 2026.
Nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato all’assistito una CU relativa ai redditi erogati nel 2025 prima del modello definitivo approvato, dovrà consegnare una nuova CU 2026 comprensiva dei dati già certificati, entro la scadenza del 16 marzo.
La Certificazione Unica contiene anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi.
Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria.
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BANDO ISI – INAIL 2025/2026
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2025 l’Avviso Pubblico INAIL relativo al Bando ISI 2025/2026, in attuazione dell’art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e dell’art. 1, commi 862-864, Legge n. 208/2015, volto a finanziare progetti diretti a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Bando ISI ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del Terzo settore limitatamente all’intervento per la riduzione del rischio da movimentazione manuale delle persone.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Inail, nel calendario scadenze ISI 2025, entro il 27.02.2026.
Le domande potranno essere presentate attraverso la procedura informatica, tramite la sezione del sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE.
RIMBORSI SPESE NELLE TRASFERTE DEI DIPENDENTI
Con circolare n. 15/E/2025 del 22 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro sistematico delle novità in materia di tracciabilità delle spese per trasferte o missioni e delle spese di rappresentanza, incidendo contestualmente sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, del reddito assimilato, del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa, oltre che, indirettamente, sulla base imponibile Irap. La disciplina viene adeguata all’obiettivo di contrastare fenomeni evasivi sul lato dell’offerta, introducendo un “contrasto di interessi” tra chi eroga servizi (che può avere interesse a ricevere corrispettivi in contanti) e chi sostiene i costi (che ha interesse a pagare con strumenti tracciabili per poter beneficiare della non imponibilità dei rimborsi e della deducibilità dei costi). I chiarimenti riguardano i seguenti aspetti:
- i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e servizio di noleggio con conducente) sostenute in occasione di trasferte non concorrono a formare il reddito del lavoratore se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con sistemi di pagamento tracciabile;
- il pagamento tracciabile consente anche la deducibilità del costo ai fini del reddito d’impresa;
- per le trasferte nel comune della sede di lavoro è esente il rimborso sotto forma di indennità chilometrica riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato;
- il parcheggio è considerato spesa di viaggio se comprovato da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta: il pagamento può avvenire anche in contanti;
- il pedaggio può essere considerato esente anche se pagato in contanti;
- la tassa di soggiorno ai fini dell’esenzione dev’essere pagata con strumenti tracciabili;
- non richiedono il pagamento tracciabile i biglietti per trasporto di linea mediante autobus, treni, aerei, navi;
- sono esenti, anche se pagate in contanti, le altre spese, ulteriori e diverse rispetto a quelle per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal lavoratore nel limite giornaliero di 15,49 euro (25,82 euro per le trasferte all’estero);
- il metodo di pagamento tracciabile può essere dimostrato mediante prova della transazione ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA;
- può essere utilizzato anche l’estratto conto quale prova del pagamento tracciabile in via opzionale, residuale e non aggiuntiva.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEL BONUS TURISMO
Tra le misure della Manovra 2026 con effetti diretti sulle retribuzioni rientra anche la conferma del bonus turismo fino al 30 settembre 2026, il trattamento integrativo riconosciuto per il lavoro notturno e per le prestazioni straordinarie svolte nei giorni festivi dal personale impiegato nel settore.
In linea di continuità con la disciplina prevista dalla precedente legge di Bilancio, la Manovra 2026 ne estende l’applicazione ai primi nove mesi dell’anno, consentendo ai lavoratori interessati di beneficiare di un trattamento integrativo pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e straordinario festivo.
A differenza di altre misure introdotte o confermate dalla Manovra 2026, nonché della flat tax applicabile alle mance, il trattamento integrativo speciale non opera in modo automatico; per ottenere le somme in busta paga, il lavoratore deve presentare una specifica richiesta al datore di lavoro, attestando per iscritto il reddito conseguito nell’anno precedente, necessario ai fini della verifica del requisito reddituale. I datori di lavoro devono inserire gli importi erogati, che recuperano in compensazione, nella Certificazione Unica.

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
DA STUDIO ANSALDI S.R.L. – NEWSLETTER MENSILE
Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.
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NOVITA’ PER LA PROSSIMA DICHIARAZIONE 730 E REDDITI
Con la pubblicazione della bozza del modello 730/2026 sul portale dell’Agenzia Entrate si apre la nuova stagione della dichiarazione dei redditi, che sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2026 per visualizzare la propria dichiarazione precompilata dell’anno 2025, con la possibilità di trasmetterla dal 20 maggio 2026. Le principali novità contenute nel modello 730 riguardano:
• scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
• detrazioni per figli a carico con limite a 30 anni: la novità riguarda le detrazioni per figli che possono essere considerati fiscalmente a carico solo fino al compimento dei 30 anni (prima non c’era limite);
• rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
• incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;
• detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici e antisismici: le agevolazioni fiscali previste per interventi sulla casa subiscono alcune variazioni. Bonus ristrutturazione: 50% per la prima casa e 36% per altri immobili (massimo 96.000 euro); Ecobonus: confermato al 50%-65% in base al tipo di intervento; Sismabonus: dal 50% all’85% per interventi antisismici; Superbonus: scende al 65% solo per lavori con delibera condominiale entro 31/12/2023; Bonus mobili: confermato a 5.000 euro, con detrazione massima a 2.500 euro in 10 anni;
• rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare.
: Le anticipazioni dal nostro sito internet
MASSIMALI E ALIQUOTE ENASARCO 2026
La Fondazione Enasarco ha comunicato i valori aggiornati 2026 dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per gli agenti di commercio e i relativi importi totali massimi che ciascun agente dovrà versare per la previdenza contributiva.
L’aliquota contributiva Enasarco è rimasta invariata rispetto all’anno scorso ed è pari al 17%, di cui l’8,50% a carico della mandante e l’8,50% a carico dell’agente. Per gli agenti di commercio organizzati in società di capitali, l’aliquota contributiva resta al 4%, di cui il 3% a carico della mandante e l’1% a carico dell’agente.
Dal 1° gennaio 2026, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati: agente plurimandatario il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 30.478 euro ed il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 515 euro (128,75 euro a trimestre).
Per l’agente monomandatario il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 45.717 euro e il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.026 euro (256,50 euro a trimestre).
A partire dal 2026 terminano tutte le agevolazioni previste dall’articolo 5-bis del regolamento. L’agevolazione "Pacchetto Giovani" era una misura a finestra chiusa, valida esclusivamente per chi si iscriveva (o riprendeva l’attività) nel triennio 2021-2023. La durata del beneficio era di 3 anni solari consecutivi a partire dall’anno di iscrizione.
AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE DI UTILE
La legge di Bilancio 2026 ha riproposto la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta, stabilendo che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap del 10%.
L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e va versata in quattro rate di pari importo, la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative ai tre periodi d’imposta successivi.
Rientrano nella disciplina agevolativa entrambe le categorie tipiche di riserve in sospensione, ossia quelle in regime di sospensione moderato, tassabili solo in caso di distribuzione, e quelle in regime di sospensione radicale tassabili anche in caso di utilizzi diversi dalla distribuzione.
Ai Clienti dello Studio verrà comunicato l’importo delle riserve che è possibile affrancare per poi distribuire, anche in misura parziale, indipendentemente dal presupposto alla base del vincolo fiscale.
MODELLO UNICO AMBIENTALE MUD
Scade il 30 aprile p.v. salvo proroghe, il termine di presentazione della dichiarazione ambientale MUD per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2025, in attesa della piena automazione tramite il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, il RENTRI.
Le attività obbligate a presentare il MUD sono: le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ai sensi del Decreto legislativo 152/2006, allegato D alla parte 4^), le imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (ai sensi del Decreto legislativo 152/2006, allegato D alla parte 4^) derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi e chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione e le imprese ed enti che effettuino operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Sono invece esenti: le attività quali, estetisti, parrucchieri, tatuatori che producono rifiuti a rischio infettivo e le imprese agricole e chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi (ai sensi del Decreto legislativo 152/2006, allegato D alla parte 4^).
La presentazione del M.U.D. può avvenire esclusivamente per via telematica: non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta del supporto magnetico. Lo Studio fornisce il supporto alla compilazione all’adempimento.
ISEE PRECOMPILATO 2026
La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) è intervenuta in maniera significativa sulla disciplina dell’ISEE, con l’obiettivo di rendere gli indicatori più aderenti alla reale capacità economica dei nuclei familiari e ridurre le distorsioni legate ai patrimoni meno visibili.
L’ISEE precompilato 2026 è disponibile sul portale INPS dal 1° gennaio 2026 ed è consigliabile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro i primi mesi dell’anno per non perdere mensilità di assegno unico o altre prestazioni, considerando che il nuovo ISEE fa riferimento ai redditi e patrimoni del 2024.
Le modifiche dal 2026 riguardano sia il patrimonio mobiliare che quello immobiliare, con effetti che possono essere molto diversi a seconda della situazione familiare, con l’innalzamento della franchigia sull’abitazione principale e nuova scala di equivalenza più favorevole per chi ha figli.
La componente patrimoniale dell’ISEE dovrà includere le giacenze in valuta su conti esteri, le criptovalute detenute tramite wallet o piattaforme di crypto-exchange e le rimesse di denaro verso l’estero (money transfer), comprese quelle effettuate tramite sistemi di money transfer o mediante spedizione di contante non accompagnato. L’effettiva applicazione è tuttavia subordinata a un decreto attuativo, che provvederà anche all’aggiornamento del DPCM 159/2013. In attesa dell’adozione degli atti necessari, continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti e le prestazioni sociali agevolate già in corso di erogazione non verranno interrotte.
Altre novità sono attese da un nuovo decreto (DL Pnrr) che nella bozza prevede che scuole, università, comuni e altre amministrazioni pubbliche debbano acquisire d’ufficio per via telematica dall’Inps i dati ISEE necessari all’erogazione delle prestazioni sociali, senza doverli chiedere alle famiglie.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl

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