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ALBA, lì 2 aprile 2026

 

 

CIRCOLARE N. 198

 

PRIMO PIANO

A 25 anni dal debutto dell’Agenzia delle Entrate è possibile fare un confronto tra il Fisco del 2001 e quello del 2026, dove la digitalizzazione è ormai parte integrante dei rapporti con i contribuenti.

Si è passati dalla dichiarazione dei redditi su carta alla precompilata, dalle fatture a mano a quelle elettroniche, fino all’ultimo adempimento: il collegamento tra Pos e scontrini telematici, per spingere sul motore dell’antievasione.

Un impulso alle entrate è arrivato dalla riscossione, con il recupero di somme attraverso cartelle e avvisi di pagamento, rappresentando quasi la metà (46,4%) degli incassi complessivi 2025 pari a 36,2 miliardi di euro, che rappresenta il recupero record per la lotta all’evasione fiscale, come riporta il comunicato stampa del 25 marzo scorso. Coloro che hanno ancora in sospeso debiti con l’erario per cartelle di pagamento affidate all’Agente delle Riscossione entro il 31 dicembre 2023, possono presentare la domanda di adesione alla rottamazione quinquies entro il 30 aprile, sapendo che con l’ultima manovra sono aumentate le informazioni per avviare i pignoramenti presso terzi, evitando procedure infruttuose.

Sempre dal 30 aprile sarà disponibile la dichiarazione 730 precompilata per visualizzare i propri redditi del 2025, con la possibilità di trasmetterla a partire dal 20 maggio e fino al 30 settembre, mentre per il modello Redditi 2026 il termine può arrivare fino al 2 novembre 2026, essendo il 31 ottobre festivo. Per il pagamento delle imposte la scadenza è il 30 giugno o al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Per L’IMU confermate le date del 16 giugno per l’acconto e del 16 dicembre per il saldo, mentre la dichiarazione da inviare al comune per le variazioni avvenute nel 2025 deve essere presentata entro il 30 giugno.

Ancora il 30 aprile è una data di ricordare per le assunzioni agevolate di giovani under 35 anni, mentre il termine per l’assunzione di donne con esonero contributivo per 24 mesi è prorogato al 31 dicembre. Novità anche per i premi di risultato ai lavoratori dipendenti del settore privato, dove si riduce dal 5% all’1% l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alle somme erogate nel 2026 e innalzando a 5.000 euro il limite massimo agevolabile.

 

SCADENZARIO

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 APRILE

Giovedì 16 aprile scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø  Iva a debito del mese precedente (marzo), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø  Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø  Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di marzo, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø  Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

RIMBORSO O COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DEL 1^ TRIMESTRE 2026

Entro il prossimo 30 aprile, i contribuenti che intendono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva relativo al primo trimestre (gennaio-marzo) 2026, se superiore a 2.582,28 euro, devono presentare il modello TR, previa la verifica delle condizioni previste.

L’art. 38-bis del D.P.R. 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro, da utilizzare in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, nel modello F24.

Dopo la presentazione del modello TR i primi 5.000 euro di credito possono essere utilizzati da subito in compensazione, mentre per la parte eccedente occorre attendere il decimo giorno successivo. Pertanto, in caso di presentazione del modello TR relativo al primo trimestre il 30 aprile, il credito Iva emergente potrà essere utilizzato in compensazione dal 10 maggio p.v.

Le successive scadenze per la presentazione sono le seguenti:

- 31 luglio per il 2º trimestre;

- 31 ottobre per il 3º trimestre.

Non è possibile presentare tardivamente il modello, sanando la relativa violazione, poichè il ravvedimento operoso non è applicabile alla comunicazione Iva TR.

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 18 MAGGIO

Lunedì 18 maggio scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø  Iva a debito del mese precedente (aprile), per i contribuenti con liquidazione mensile e del primo trimestre (gennaio-marzo), per i contribuenti con liquidazione trimestrale;

Ø  Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø  Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di aprile, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø  Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro e prima rata 2026 (primo trimestre) per artigiani e commercianti;

Ø  2^ rata del premio Inail 2025/2026 per chi ha optato per il versamento rateale.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI e IMU

In preparazione del prossimo appuntamento annuale con la dichiarazione dei redditi per l’anno 2025, inviamo in allegato il foglio di raccolta dati, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni utili e necessarie alla corretta compilazione dei modelli dichiarativi e alla gestione dell’IMU, per i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sugli immobili.

Al fine di garantire il miglior servizio, Vi preghiamo produrci quanto prima tutta la documentazione in Vs. possesso, che si sintetizza nell’allegato elenco che dovrà essere restituito, debitamente controfirmato, barrando le caselle relative ai documenti consegnati con l’indicazione della data e della natura delle variazioni intervenute e di eventuali altre comunicazioni ritenute utili.

 

In una situazione di differimento delle scadenze e degli adempimenti, si indicano quelle che al momento sono le date previste:

Modello 730/2026

Dal 30 aprile è disponibile la dichiarazione precompilata; la presentazione arriva fino al 30 settembre

Conguaglio delle imposte dal modello 730 (rimborso o versamento)

Dal mese di luglio per i dipendenti; da agosto/settembre per i pensionati

Pagamento imposte

Entro il 30 giugno senza maggiorazione

Entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,4%

Presentazione modello Redditi 2026

Entro il 30 giugno con modalità cartacea

Entro il 2 novembre con modalità telematica

Pagamento IMU 2026

Acconto al 16 giugno 2026

Saldo al 16 dicembre 2026

Dichiarazione per variazioni IMU del 2025

Entro il 30 giugno 2026

 

Come sempre richiediamo la trasmissione dei documenti necessari e la restituzione dell’elenco allegato; in caso di mancata restituzione non sarà possibile procedere alla predisposizione della dichiarazione e che in caso di compilazione incompleta o errata, lo Studio NON si assume alcuna responsabilità circa l’inesattezza della dichiarazione.

: Per visualizzare l’elenco dei documenti

 

MODELLO 730 PRECOMPILATO

Dal 30 aprile p.v. sarà possibile visualizzare la propria dichiarazione 730 precompilata sul sito web delle Entrate per dichiarare i redditi del 2025, con la possibilità di trasmetterla a partire dal 20 maggio. La scadenza per la trasmissione del modello 730/2026 resta fissata al 30 settembre, mentre per il modello Redditi 2026 il termine può arrivare fino al 2 novembre 2026, essendo il 31 ottobre festivo.

La modalità precompilata riguarda sia il modello 730 che il modello Redditi PF, ma solo per alcune categorie di contribuenti.

Come sempre numerose sono le novità presenti nei modelli dichiarativi e riguardano aspetti che toccano quasi tutti i contribuenti: la conferma strutturale degli scaglioni Irpef ridotti a tre, la rimodulazione delle detrazioni per i figli a carico con il nuovo limite di 30 anni, la stretta sulle detrazioni per oneri per i redditi sopra 75.000 euro, i bonus sulla casa al 36% o 50% e quelli da superbonus al 65% per le spese 2025, le nuove regole sulle cripto-attività e una serie di agevolazioni specifiche per lavoratori dipendenti, personale di sicurezza e residenti in comuni di montagna.

Aumentano anche le informazioni in possesso delle Entrate per predisporre il precompilato, con le somme riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili e dei dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Confermato poi il percorso di ampliamento all’utilizzo del modello 730, nel quale trovano spazio il quadro W per il monitoraggio Ivie, Ivafe e cripto-attività, il quadro M per la tassazione separata e le imposte sostitutive per la rivalutazione dei terreni e ancora il quadro T delle plusvalenze finanziarie o per indicare la rivalutazione delle quote societarie.

A parte le novità normative, non cambiano le modalità operative per l’utilizzo della dichiarazione precompilata. Infatti, una volta autenticatosi nella sezione riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite le proprie credenziali, il contribuente, se interessato al modello 730, può accettarlo/integrarlo e inviarlo direttamente via web.

Dal 1° ottobre 2021 è possibile accedere solo con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata.

Si ricorda che l’utilizzo del 730 precompilato non è obbligatorio ed è sempre possibile utilizzare il modello 730 tradizionale, avvalendosi di un intermediario abilitato. Se successivamente si dovesse riscontrare un errore nella compilazione del modello 730 è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF o professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto, oppure si può presentare un modello Redditi correttivo nei termini.

Il termine ultimo per la presentazione del modello 730 per i redditi del 2025 è il 30 settembre 2026.

: Tutte le novità sul nostro sito internet

 

NOTIZIARIO

RIFIUTI CON RENTRI E MUD

Con il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) la tracciabilità dei rifiuti è passata dalla “carta” alla gestione totalmente digitale o quasi, visto che si registra già una proroga dell’obbligo di utilizzo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato digitale, che si potrà continuare ad utilizzare in versione cartacea fino al 15 settembre 2026.

Chi si è iscritto al RENTRI nel corso del 2025 (dal 01/01 al 31/12), dovrà corrispondere entro il 30 aprile 2026 il contributo annuale di euro 60 se impresa/ente produttore con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che effettuano trattamento rifiuti, intermediari e consorzi; euro 30 se impresa/ente produttore iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi che occupano tra 11 e 50 dipendenti; euro 10 per tutti gli altri produttori di rifiuti (con dipendenti da 1 a 10). Il pagamento avviene accedendo alla propria area riservata. Per le aziende iscritte entro il 13 febbraio 2026 (3° scaglione), il contributo versato in fase di iscrizione vale per tutto il 2026.

Sempre entro il 30 aprile p.v. le aziende iscritte all’attività di trasporto rifiuti dovranno corrispondere il contributo annuale all’Albo Nazionale Gestori ambientali.

Per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2025 occorrerà ancora presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale – MUD 2026, la cui scadenza è prevista per fine giugno prossimo. Sono soggetti obbligati alla presentazione i produttori di rifiuti pericolosi e i produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 addetti (dipendenti + soci operativi). Sono esclusi dalla compilazione del MUD le imprese agricole con fatturato annuo inferiore a 8.000 euro, le attività di estetista, parrucchiere e tatuatore e i produttori che conferiscono al servizio pubblico rifiuti pericolosi previa apposita convenzione.

: In dettaglio le novità

 

ROTTAMAZIONE QUINQUIES DELLE CARTELLE

Entro il 30 aprile 2026 è possibile presentare la domanda di adesione online alla rottamazione quinquies per definire le cartelle affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Sono anche ammessi alla rottamazione i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del “saldo e stralcio” per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della rottamazione quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici.

La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio.

A seguito di presentazione della domanda, l’AdER entro il 30 giugno 2026 comunicherà gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali (in 9 anni) di pari ammontare; la prima scadenza è il 31 luglio 2026.

: In dettaglio i contenuti del provvedimento

 

COLLEGAMENTO POS – REGISTRATORE DI CASSA

E’ fissata entro il 19 aprile 2026 la prima scadenza per il collegamento non fisico, ma virtuale tra gli strumenti di pagamento elettronico (Pos fisici e virtuali come le piattaforme on line e App) agli strumenti di certificazione dei corrispettivi (Registratore Telematico tradizionale, Server RT per chi ha più punti cassa o procedura web “Documento Commerciale on line”).

Per gli strumenti di pagamento (Pos) già attivi a gennaio 2026, il primo abbinamento è previsto entro 45 giorni partire dal 5 marzo 2026, data in cui è stato messo a disposizione il servizio. Per gli strumenti di pagamento entrati in funzione dal mese di febbraio 2026, il primo collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei Pos. Esempio se il 19 marzo 2026 si attiva un nuovo Pos, la tempistica di collegamento è rispettata se viene effettuata tra il 6 ed il 31 maggio 2026 e a sistema nella data di collegamento verrà riportato il mese di marzo 2026.

Con la stessa tempistica gli esercenti dovranno inoltre aggiornare i dati di collegamento in caso di novità o variazioni rispetto a quanto già registrato. L’aggiornamento dei collegamenti si rende necessario quando si collega un Pos già in uso ad un altro RT già in uso, oppure se si attiva un nuovo RT che viene collegato a uno o più Pos già in uso o, al contrario, quando si attiva un nuovo Pos da collegare ad uno o più RT già in uso, o se si dismettono un Pos o un RT.

Sono esclusi dalla comunicazione i soggetti che emettono solo fatture, anche se utilizzano il Pos per l’incasso ed anche quelle attività esonerate dalla certificazione dei corrispettivi quali: la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza (commercio elettronico), il trasporto pubblico e tutte le operazioni espressamente escluse dal D.M. 10 maggio 2019 e dall’art. 2 del D.P.R. 696/96.

Sono inoltre esclusi dalla disposizione anche i corrispettivi certificati mediante distributori automatici (vending machine), quelli relativi alla cessione di carburanti e quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamenti elettronici.

: In dettaglio le novità sul nostro sito

 

ALIQUOTE INPS 2026

Con la circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 sono state comunicate le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2026 che sono pari al 24% con una maggiorazione del 0,48% a titolo di aliquota aggiuntiva per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Continuano ad applicarsi, anche per il 2026, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati, mentre l’art. 1, c. 186 L. 207/2024 ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si sono iscritti, nel corso del 2025, per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario.

I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Nessuna novità invece per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, dove all’aliquota del 33% rimangono in vigore le aliquote dello 0,50%, dello 0,22% e dell’1,31%. In sostanza per questi soggetti la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 ha confermato le medesime aliquote già previste per il 2025 e 2024, aumentando solo il massimale e il minimale.

: Per saperne di più

 

LAVORO

ASSUNZIONI AGEVOLATE DI UNDER 35 ENTRO APRILE

La recente conversione in legge del decreto "Milleproroghe" è intervenuta sugli incentivi all’occupazione, confermando la proroga degli incentivi per l’occupazione del decreto Coesione 2024, introducendo al contempo alcune modifiche rilevanti per i datori di lavoro che favoriscono l’ingresso stabile dei giovani under 35 nel mercato del lavoro entro il 30 aprile 2026, introducendo un doppio binario di riduzione contributiva (70% o 100%), legato all’incremento occupazionale.

L’agevolazione consiste nell’esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi dalla stipula del contratto che è pari a € 500,00 mensili per le assunzioni effettuate in tutto il territorio nazionale e sale a € 650,00 mensili per quelle effettuate presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia,

Ad esempio, se un’azienda piemontese assume un giovane under 35 con un costo mensile a carico azienda di € 2.500,00 con lo sgravio il costo scende a € 2.000,00 con l’incremento occupazionale e ad € 2.100,00 senza l’incremento occupazionale.

Dal 1° maggio, se non saranno previsti nuovi incentivi o nuove proroghe dei bonus del decreto Coesione, resta in campo l’agevolazione strutturale per assumere giovani under 30, che è del 50% dei contributi, fino a una quota massima di 250 euro mensili.

Tra gli altri provvedimenti del decreto vi è la proroga del bonus donne, dove viene prorogato dal 31.12.2025 al 31.12.2026 il termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio al fine di poter usufruire dell’esonero contributivo totale previsto dalla normativa vigente per un periodo massimo di 24 mesi (art. 23 del D.L. 60/2024).

: Tutte le informazioni sul nostro sito internet

 

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

La legge di Bilancio 2026 ha rafforzato in modo significativo la disciplina dei premi di risultato, riducendo dal 5% all’1% l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alle somme erogate nel 2026 e innalzando a 5.000 euro il limite massimo agevolabile. La misura si applica ai premi collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, definiti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, nel rispetto del criterio di cassa e si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato, con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a euro 80.000.

Condizione indispensabile per l’applicabilità della tassazione agevolata è la preesistenza di un contratto collettivo aziendale o territoriale, sottoscritto da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle RSA o RSU, che disciplini le condizioni di erogazione del premio. L’accordo deve essere depositato telematicamente sul sito del Ministero del Lavoro entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione. In assenza di tale accordo o del relativo deposito, il premio di risultato viene assoggettato alla tassazione Irpef ordinaria, perdendo interamente il beneficio dell’imposta sostitutiva. Si tratta di un requisito formale imprescindibile, il cui mancato rispetto non è sanabile ex post.

Volendo fornire un esempio numerico, a fronte di un premio di risultato pari a 1.000 euro lordi, la contribuzione sociale a carico del lavoratore ammonta a 91,90 euro (9,19%); la base imponibile, determinata sottraendo i contributi sociali dall’importo lordo, è quindi pari a 908,10 euro. Con l’aliquota sostitutiva al 5%, l’imposta dovuta era pari a 45,41 euro, mentre con l’aliquota ridotta all’1%, l’imposta scende a 9,08 euro. Quindi, con un premio lordo di 1.000 euro, il lavoratore percepisce netti 899,02 euro (erano 862,70 euro con la tassazione al 5%).

: Le modifiche introdotte dal provvedimento

 

MODIFICHE AL CONGEDO PARENTALE

La legge di Bilancio 2026 ha modificato il Testo Unico su maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001) aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 a 14 anni. I genitori, quindi, possono avvalersi del congedo parentale entro i primi 14 anni di vita del figlio, a partire dalla fine del periodo di congedo di maternità per la madre e dalla data di nascita per il padre. I genitori adottanti o affidatari possono fruirne entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi 12 anni di vita del figlio, nel caso di evento nascita, e a 12 anni dall’ingresso in famiglia/Italia, in caso di adozione o di affidamento preadottivo; per i genitori autonomi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento/collocamento.

Le suddette novità normative decorrono dal 1° gennaio 2026; pertanto, per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025, il limite temporale di fruizione applicabile rimane di 12 anni.

Le domande di indennità di congedo parentale devono essere presentate telematicamente all’INPS dai genitori, attraverso la procedura “Domande di maternità e paternità”, raggiungibile sul sito internet dell’Istituto.

 

CONGEDO PER LA MALATTIA DEI FIGLI

Dal 1° gennaio, per effetto di quanto previsto dall’art. 1, co. 220 della legge di Bilancio 2026 cambia la disciplina del congedo spettante ai genitori in caso di malattia dei figli. Si tratta di un congedo che consente ad entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, di poter svolgere la propria essenziale funzione familiare nei confronti del proprio figlio, nel momento del bisogno come uno stato di malattia, senza che l’assenza possa essere ritenuta ingiustificata.

La durata del congedo varia a seconda dell’età del bambino e può essere fruito da entrambi i genitori, purché non contemporaneamente. Fino ai 3 anni di vita del figlio entrambi i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro per ogni malattia del bambino senza limiti di tempo; si tratta di permessi di regola non retribuiti, a meno che il C.C.N.L. non stabilisca diversamente. Il padre o la madre devono recarsi dal medico curante del figlio e munirsi di certificato attestante la malattia del bambino. Il certificato medico e quindi il diritto all’assenza dal lavoro, è previsto sia per la fase di malattia definita come “acuta” del bambino, sia per quella successiva di convalescenza.

La legge di Bilancio 2026 ha modificato la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori) e fino a 14 anni (in precedenza fino a 8 anni) è elevato da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno il limite dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli, fruibili da ciascun genitore, ed è estesa l’applicabilità dell’istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni.

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.it

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

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ANTICIPAZIONI

AFFITTI BREVI E INCROCIO DEI DATI CON LA QUESTURA

L’Agenzia delle Entrate ha segnalato l’avvio di un’attività di controllo sui redditi delle strutture ricettive, tramite l’invio di una serie di questionari, che incrociano le presenze degli ospiti tramite la procedura "Alloggiati Web" della Questura, con potenziali omissioni di redditi da dichiarare.

Le comunicazioni vedono tra i destinatari: i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, i

proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di

strutture di accoglienza non convenzionali, che secondo la normativa del Tulps sono tenuti a comunicare le generalità delle persone alloggiate.

L’obbligo riguarda chi esercita l’attività turistico-ricettiva in forma imprenditoriale sia le persone fisiche che concedono in locazione breve gli alloggi in forma privata o che esercitano l’attività turistico ricettiva extra alberghiera in forma di attività commerciale occasionale (B&B o affittacamere non imprenditoriali).

Al ricevimento del questionario vi sono 15 giorni di tempo per rispondere e verranno richiesti dati e notizie sul numero degli ospiti, i giorni di permanenza e l’importo incassato; la mancata risposta è suscettibile di applicazione di una sanzione amministrativa da 250 a 2 mila euro, oltre al rischio di vedersi rideterminare induttivamente il reddito, a norma dell’art. 39, co. 2 del D.P.R. 600/73.

 

COMPLIANCE IN MATERIA CONTRIBUTIVA

Anche l’INPS si appresta ad inviare delle comunicazioni ai datori di lavoro, per favorire la regolarità contributiva, sulla base degli dagli Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), contenenti l’esito degli indicatori calcolati e l’eventuale presenza di scostamenti rispetto ai valori ritenuti nella fascia di normalità. L’obiettivo è di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva, individuando e prevenendo la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva. Il risultato del modello ISAC di riferimento è una stima a carattere indicativo che non comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro.

In caso di scostamento dai valori normali degli indicatori, nella comunicazione viene specificata l’entità dello stesso, tra le opzioni “lieve” o “significativo”, accompagnata, ove possibile, da una stima del numero di giornate lavorative utili a riportare uno o più indicatori nella fascia di normalità. Il datore di lavoro che risulta conforme al modello ISAC rientra nella cosiddetta “fascia di normalità”, senza scostamenti “lievi” o “significativi”: tali soggetti, quale elemento premiale, non saranno soggetti ad accertamenti ispettivi prioritari, nell’ambito della programmazione annuale della vigilanza in materia contributiva.

 

AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE NEI BILANCI

La legge di Bilancio 2026 ripropone la possibilità di distribuire i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap del 10%.

L’imposta sostitutiva è liquidata nella prossima dichiarazione dei redditi con versamento in quattro rate di pari importo, la prima con scadenza al 30 giugno o 30 luglio p.v. e le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative ai tre periodi d’imposta successivi (2027/2029).

L’affrancamento libera le riserve dal vincolo fiscale con la conseguenza che la loro distribuzione non concorre a formare il reddito imponibile della società; in mancanza di affrancamento la società che distribuisce la riserva deve tassare l’importo distribuito aumentato della relativa imposta sostitutiva scomputando un credito d’imposta pari all’ammontare della sostitutiva stessa.

Le riserve affrancate divengono delle riserve di utili per le quali opera la presunzione assoluta di distribuzione, indipendentemente dalla delibera assembleare; si presumono prioritariamente distribuiti l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

 

APPROVATI I MODELLI ISA PER IL 2026

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) per il periodo d’imposta 2025, che costituiscono una parte integrante del modello Redditi 2026.

Anche negli ISA 2026 sarà presente il quadro P contenente i dati per elaborare la proposta di adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi d’imposta 2026 e 2027, con la relativa accettazione.

In totale si tratta di 173 modelli e rappresentano uno strumento basato sul metodo statistico-economico, che mira a rafforzare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione Finanziaria, verificando l’affidabilità e la coerenza della gestione aziendale e professionale.

L’obiettivo è favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, incentivare l’adempimento degli obblighi tributari e migliorare il rapporto tra cittadini e fisco, poiché il risultato definisce il grado di affidabilità o di anomalia di imprese e professionisti, valutando la loro affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10 (dove 10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità), con contestuale applicazione di indici di anomalia, con una scala da 1 a 5. Il punteggio ottenuto serve a dare accesso ai contribuenti, che risulteranno “affidabili”, a significativi benefici premiali, con l’esclusione o la riduzione dei termini per gli accertamenti.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTORNICA

Entro il prossimo 3 agosto siamo tutti chiamati a rinnovare la carta d’identità, poiché tutte quelle cartacee perderanno di validità, per passare alla carta d’identità elettronica (CIE), per adeguarci alle norme europee sulla sicurezza.

Il passaggio al nuovo documento avrà anche dei vantaggi, in quanto la carta d’identità elettronica diventa un documento completo e funzionale, che potrà essere utilizzato per accedere a tutti i servizi pubblici, attraverso i portali ufficiali delle amministrazioni pubbliche e dei privati, diventando uno strumento d’identità digitale, al pari dello Spid.

Assieme al nuovo documento elettronico varranno rilasciati dei codici (PIN e PUK), suddivisi in due parti (prima metà e seconda metà), che serviranno per attivare l’identità digitale tramite l’app CieID (Android/iOS) o il sito ufficiale: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/attiva/ selezionando "Attiva le tue credenziali" e inserendo il codice fiscale, il numero di serie CIE e le prime cifre di PUK/PIN ricevute col documento. Completa la procedura viene verificando numero di cellulare (OTP SMS) e l’e-mail e si sceglie una password sicura (livello 1 e 2). Per utilizzare il livello 3 di sicurezza si scarica l’app CieID dallo store del tuo smartphone (Google Play Store o Apple App Store) e si avvia l’app cliccando su "Registra la tua carta".

E’ utile attivare l’identità digitale con i codici PIN e PUK, in quanto oltre ad accedere ai principali servizi telematici nazionali, sarà anche possibile delegare un intermediario a consultare i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che in prossimità del modello redditi, risulta un vantaggio.

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

                                                                                               Studio Ansaldi srl

Allegato:

- foglio di raccolta dati per la Dichiarazione dei Redditi del 2025 e IMU 2026.

 

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