STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE

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ALBA, lì 17 settembre 2026

 

 

CIRCOLARE N. 199

 

PRIMO PIANO

Come tutti gli anni, di questo periodo, sono partite le discussioni sulle misure da inserire nella legge di bilancio per il prossimo anno e quali le priorità sui 495 provvedimenti attuativi da varare (le cosiddette misure di secondo livello) per rendere pienamente operative le leggi varate da questo governo. Anche gli esecutivi delle precedenti legislature hanno lasciato il loro carico di misure da varare; sono altri 79 atti, per un totale di 574 atti!

Tra questi vi è la riforma fiscale, che è stata avviata in un percorso di razionalizzazione del sistema, ma il passo successivo deve essere la semplificazione del calendario fiscale, iniziando ad eliminare le scadenze nel mese di agosto, spostandole a settembre. Lo slittamento dei versamenti non comporterebbe una rinuncia al gettito, ma esclusivamente una diversa distribuzione temporale degli incassi; in compenso, consentirebbe di rendere effettiva quella tregua fiscale estiva che da tempo rappresenta un’esigenza concreta per il sistema produttivo e professionale. Un calendario che concentra nei mesi estivi pagamenti, raccolta documentale, verifiche e colloqui con i contribuenti aumenta fisiologicamente il rischio di errore e riduce il tempo disponibile per effettuare controlli accurati. Una migliore distribuzione delle scadenze è quindi anche una misura di efficienza del sistema e di maggiore affidabilità degli adempimenti.

Una possibile soluzione sarebbe concentrare entro luglio le informazioni indispensabili alla determinazione dell’imponibile e dell’imposta, rinviando a un momento successivo la compilazione dei prospetti con finalità prevalentemente informative, di monitoraggio o di controllo. Non si tratterebbe di ridurre la trasparenza o di limitare le informazioni a disposizione dell’Amministrazione; al contrario, significherebbe organizzare in modo più razionale il flusso dei dati, distinguendo ciò che serve per determinare il tributo da ciò che risponde ad altre esigenze conoscitive.

Un cardine della riforma fiscale è il concordato preventivo biennale, che dopo il primo biennio, viene ora riproposto per le annualità 2026–2027, aperto a coloro che col 2025 hanno terminato il patto con il Fisco, oppure a color che in passato non vi hanno mai aderito e valutano i benefici del ravvedimento “speciale”, ovvero la sanatoria su base volontaria per definire le annualità precedenti.

Per il lavoro si segnala l’incentivo per i datori di lavoro che stabilizzano i lavoratori entro il 31 dicembre, trasformando i contratti in rapporti di lavoro a tempo determinato; la tassazione degli incrementi retributivi avvenuti nel 2026 e la modifica alla tassazione sui fringe benefit derivanti dall’assegnazione ai dipendenti di veicoli aziendali in uso promiscuo, a decorrere dal periodo 2026.

 

SCADENZARIO

VERSAMENTO BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE DEL 1^-2^ TRIMESTRE

Per i soggetti obbligati, il 30 settembre scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno 2026 o la somma di quelle emesse nel primo e nel secondo trimestre se di importo superiore a 5.000 euro.

Il decreto 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, e al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ha incrementato da 250 a 5.000 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.

Se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri 2026 non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre 2026.

L’Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale due elenchi che rende disponibili, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, al titolare di partita Iva tenuto all’emissione della fattura elettronica. La consultazione degli elenchi nell’area riservata del portale è possibile entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre solare.

: Tutte le informazioni sul nostro sito internet

 

RIMBORSO DELL’IVA PAGATA NEI PAESI EUROPEI NEL 2025

Entro il termine del 30 settembre prossimo è possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate (l’ufficio competente è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro, nell’anno 2025.

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano e che abbiano versato l’imposta in altro Stato comunitario, per beni acquistati o importati e servizi ricevuti. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi, del regime forfetario oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

E’ il caso dell’impresa nazionale che opera in ambito comunitario e compie operazioni per le quali l’imposta è dovuta nell’altro Stato membro, come nel caso delle prestazioni di servizi fuori campo art. 7-quater (hotel, ristoranti, noleggio auto a breve termine, etc.) o della messa a disposizione di stand per delle fiere espositive in un altro Paese dell’Unione, fattispecie per la quale non sempre il trattamento Iva a livello comunitario è uniforme.

L’imposta pagata all’estero non è invece rimborsabile quando risulta fatturata indebitamente o se relativa ad operazioni esenti in senso comunitario. In altre parole, è possibile chiedere il rimborso solo se i beni ed i servizi oggetto degli scambi sono impiegati in operazioni che danno diritto alla detrazione.

L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza.

: In dettaglio i contenuti del pacchetto

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 OTTOBRE

Venerdì 16 ottobre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:

Ø  Iva a debito del mese precedente (settembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø  Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø  Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di settembre, nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile ovvero sul 20% del medesimo se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø  Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;

Ø  Rata delle imposte e dei contributi per coloro che hanno scelto di rateizzare le imposte relative alla dichiarazione dei Redditi e Irap 2026.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

RIMBORSO CREDITO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2026

Entro il 2 novembre (il 31 ottobre è festivo) può essere presentata l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale, relativo al terzo trimestre 2026 (luglio-settembre), previa la verifica delle condizioni previste. Si tratta dell’ultima richiesta di rimborso o compensazione dell’Iva per il corrente anno, poiché il quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale dell’Iva, da presentarsi non prima del mese di febbraio 2027.

Le imprese che hanno effettuato nel terzo trimestre operazioni di vendita e di acquisto da cui risulti un credito Iva superiore a € 2.582,28, possono richiederne il rimborso o la compensazione del credito, purché nel periodo l’aliquota Iva media sulle vendite sia stata inferiore a quella sugli acquisti maggiorata del 10%, oppure siano state effettuate operazioni non imponibili, intracomunitarie o extracomunitarie, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate o, infine, qualora abbiano effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni imponibili del periodo.

Si precisa che nel credito Iva infrannuale si fa esplicito riferimento al solo credito maturato in ciascun trimestre, calcolato per differenza fra Iva a debito ed a credito di quel trimestre, senza tenere in considerazione l’eventuale credito dei periodi precedenti.

La presentazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

 

NOTIZIARIO

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Entro il 30 settembre le imprese possono far fuoriuscire i beni dell’impresa (immobili e beni mobili registrati), mediante assegnazione o la cessione agevolata ai soci, nonché la trasformazione in società semplici, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, co. 35 a 41), che ha riproposto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo.

Il Legislatore, riprendendo modalità e requisiti già sperimentati nelle recenti edizioni della misura, intende agevolare l’estromissione di immobili e altri beni dal regime di impresa, favorendo la gestione privatistica dei patrimoni, con riferimento ai beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, ai beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività dell’impresa, compresi anche immobili patrimoniali, “merce” e strumentali per natura, qualora non utilizzati direttamente nell’attività (ivi compresi i beni situati all’estero), oppure di trasformazione nella forma di società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

La disciplina è di sicuro interesse, in quanto rappresenta il naturale rimedio per fuggire dal regime delle società di comodo; tuttavia, gli strumenti possono essere utilizzati anche ai fini del soddisfacimento di una differente finalità di pianificazione e riduzione del carico fiscale, in virtù di prospettate operazioni di dismissione o di cessazione dell’attività, sfruttando un carico tributario molto più leggero rispetto a quello che ordinariamente si verrebbe a generare.

L’agevolazione prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o dei beni posseduti in caso di trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto; per le riserve in sospensione d’imposta eventualmente annullate durante l’assegnazione o la trasformazione è prevista un’imposta sostitutiva del 13%. Il pagamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in due rate cioè il 60% entro il 30 settembre 2026 e il restante 40% entro il 30 novembre 2026, senza interessi.

: Per maggiori dettagli consultare il nostro sito internet

 

LETTERE DI ANOMALIE AGLI ISA PER IL 2024

Sono state inviate lo scorso mese di agosto dall’Agenzia delle Entrate le lettere di anomalie relative ai dati degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024, confrontando le dichiarazioni con le informazioni dell’Anagrafe Tributaria.

Le lettere hanno una doppia implicazione pratica: la prima è quella consueta, che fa da stimolo alla correzione di eventuali errori sul modello ISA. Qualora infatti l’anomalia intercettata dal Fisco venga effettivamente riconosciuta tale dal contribuente, costui può riassestare la propria posizione usufruendo del ravvedimento operoso attraverso il re-invio della dichiarazione di cui al periodo d’imposta 2024 con l’allegato ISA corretto. La seconda va vista in ottica concordato preventivo biennale (CPB), dove la decadenza si verifica nel caso di comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%.

Le comunicazioni sono rese disponibili nel Cassetto fiscale dell’area riservata del sito web delle Entrate ed accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. L’avvenuta pubblicazione è inoltre segnalata tramite PEC o e-mail, se il contribuente ha attivato i relativi servizi.

: In dettaglio i contenuti del provvedimento

 

MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Si avvicina il termine del 31 ottobre p.v. per aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026–2027 sia per coloro il cui effetto dell’adesione al biennio precedente è terminato col 31/12/2025, sia per coloro che intendono, per la prima volta, aderire al nuovo fatto con il Fisco, impegnandosi a conseguire un reddito concordato negli anni 2026 e 2027.

Il decreto omnibus (D.Lgs. n. 148/2026) è recentemente intervenuto sulla disciplina del concordato preventivo biennale, con l’obiettivo di favorire la permanenza nel nuovo istituto, piuttosto che la fuoriuscita.

Le correzioni riguardano l’art. 28, che ritocca i requisiti, le cause di esclusione e di decadenza e che costruisce un pacchetto di premialità riservato a chi rinnova l’adesione per il biennio 2026–2027 e l’art. 29 che riapre al ravvedimento speciale sulle annualità dal 2020 al 2023, condizionato al rinnovo del concordato 2026–2027.

Le modifiche si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026–2027, mentre chi ha aderito al biennio 2025–2026 non è interessato.

Come anticipato, l’elemento centrale delle modifiche introdotte riguarda l’incentivo a rinnovare il concordato. Il decreto introduce infatti un nuovo co. 1-bis che riconosce a chi rinnova l’adesione un pacchetto di premialità superiore a quello ordinariamente previsto. In particolare, chi rinnova ottiene:

· l’esonero dal visto di conformità per compensare crediti Iva fino a 100.000 euro annui e crediti da imposte dirette e Irap fino a 70.000 euro annui, contro i tetti ordinari di 70.000 e 50.000 euro;

· l’anticipazione fissa di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento, contro l’anticipazione precedente di "un anno";

· l’azzeramento degli interessi sui versamenti rateali delle imposte relativi al biennio 2026–2027 per chi rinnova, in deroga alla disciplina ordinaria di rateazione;

· esclusione, in caso di rinnovo, dall’applicazione della maggiorazione del 10% (imposte sui redditi) o del 3% (Irap) sull’acconto calcolato con il metodo storico, né si applica la specifica modalità di calcolo della seconda rata prevista per chi utilizza il metodo previsionale;

· solo coloro che rinnovano l’adesione al biennio 2026–2027, potranno aderire al ravvedimento speciale sulle annualità dal 2020 al 2023, includendo anche l’anno 2023, che nella precedente sanatoria era stato escluso, in quanto base di calcolo per la proposta 2024–2025.

Vi è però un risvolto negativo: in deroga allo Statuto del contribuente, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029; inoltre, più in generale, per tutti i soggetti ISA che rinnovano il concordato per il 2026–2027, indipendentemente dal ravvedimento, i termini di accertamento altrimenti in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027.

Chi valuta l’adesione al ravvedimento, o anche il semplice rinnovo del concordato, dovrà quindi mettere sulla bilancia il vantaggio della copertura sulle rettifiche contro un ampliamento della finestra temporale a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per controllare le stesse annualità.

 

FORMULARIO DIGITALE PER IDENTIFICARE I RIFIUTI

Dal 16 settembre diventa obbligatorio l’utilizzo del Formulario di Identificazione del Rifiuto digitale (xFIR), che va a sostituire il FIR cartaceo, terminando così il regime transitorio, che consentiva di utilizzare il FIR cartaceo anche nei casi in cui sarebbe stato previsto il formulario digitale.

Quindi, a partire dal 16 settembre 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti dovrà essere gestito esclusivamente in formato digitale per le seguenti tipologie di rifiuto:

- rifiuti pericolosi;

- rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito delle attività di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.lgs. 152/2006 (lavorazioni industriali e artigianali, attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, potabilizzazione e depurazione delle acque e abbattimento dei fumi) con più di 10 dipendenti.

Di conseguenza, sono esclusi dall’obbligo dell’xFIR i rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di costruzioni e demolizioni, che potranno continuare ad utilizzare il formato cartaceo del formulario.

Si precisa che, laddove un’impresa iscritta al RENTRI produca sia rifiuti pericolosi, che rifiuti non pericolosi per i quali non è previsto l’obbligo di utilizzo del FIR digitale (es. rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione), per questi ultimi potrà continuare a utilizzare il FIR in modalità cartacea. Rimane, naturalmente, ferma la possibilità di adottare volontariamente il FIR digitale anche nei casi in cui non sussiste l’obbligo.

Con questo ultimo adempimento, tutta la gestione dei rifiuti diventa digitale e pertanto anche la conservazione dei registri e dei formulari non potrà essere cartacea, ma dovrà avvenire con modalità sostitutiva (digitale), entro il 31 gennaio dell’anno successivo, per garantire validità legale e fiscale nel tempo. E’ necessario verificare se si dispone di un servizio di archiviazione sostitutiva, oppure chiedere allo Studio di provvedervi.

 

LAVORO

INCENTIVO ALLA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Ai datori di lavoro privati che, dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati entro il 30 aprile 2026 e di durata complessiva non superiore a 12 mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori che non appartengono al personale dirigenziale, non hanno compiuto 35 anni di età alla data di trasformazione del rapporto di lavoro e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100%, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo pari a 500 euro mensili per ciascun lavoratore.

Il riconoscimento del beneficio è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno), senza tenere conto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359, c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Con la circolare n. 72 del 3 luglio scorso, l’Inps ha spiegato che per accedere alla misura sarà necessario presentare domanda tramite il “Portale delle Agevolazioni Inps - Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”.

: In dettaglio le novità

 

TASSAZIONE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI

Con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni, alla luce della legge di Bilancio 2026. I chiarimenti riguardano:

- l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi erogati nel 2026 per i lavoratori dipendenti del settore privato, derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026;

- l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e le indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro;

- l’estensione per gli aumenti di indennità mensili legate alle mansioni (come l’indennità di cassa) e a voci collegate a ferie, permessi o gratifiche feriali; spetta pure per gli aumenti corrisposti nel 2026 ma riferiti ad anni precedenti al 2024, se inclusi in contratti rinnovati nel triennio 2024-2026;

- vengono precisate le regole per la misura straordinaria e temporanea della detassazione al 15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o a turni.

: Le modifiche introdotte dal provvedimento

 

MANCATO RIENTRO DALLE FERIE

Se il lavoratore dipendente non rientra dal periodo di ferie annuali, principalmente vi sono due motivi: l’insorgenza di malattia durante il periodo di vacanza o il non autorizzato prolungamento delle ferie.

Nel caso in cui il lavoratore subordinato si ammali prima della fruizione delle ferie, queste verranno godute successivamente. Nel caso in cui, invece, l’evento morboso insorga durante il periodo di fruizione delle ferie, in genere si determina la sospensione dello stesso, senza che si verifichi il prolungamento automatico.

La sospensione delle ferie è limitata alle sole patologie che risultino incompatibili con il godimento delle stesse, ad esempio elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi. Pertanto, deve essere valutata la specificità della malattia in relazione alla funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e rigenerazione propria delle ferie.

Qualora il lavoratore rientri in ritardo dalle ferie e non avvisi l’azienda del ritardo né produca documenti giustificativi, nella maggior parte dei casi si è costretti a intervenire disciplinarmente. L’inosservanza da parte del lavoratore, delle disposizioni del C.C.N.L. applicato, può dar luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti: richiamo verbale, ammonizione scritta, multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni o licenziamento per mancanze.

La contestazione disciplinare e successivamente il provvedimento disciplinare dovranno essere motivati e comunicati per iscritto. Non si può tener conto, a nessun effetto, dei provvedimenti disciplinari decorsi 2 anni dalla loro comminazione.

: Per un maggior approfondimento

 

MODIFICA AL FRINGE BENEFIT SULLE AUTO AZIENDALI

Il c.d. “Decreto Omnibus” (D.Lgs. 148/2026) ha nuovamente modificato la disciplina dei fringe benefit derivanti dall’assegnazione ai dipendenti di veicoli aziendali in uso promiscuo a decorrere dal periodo 2026. Le principali novità riguardano:

- l’eliminazione del riferimento alla data di prima immatricolazione del mezzo quale elemento rilevante per individuare la disciplina applicabile al momento dell’assegnazione;

- l’introduzione della maggiorazione del fringe benefit:

ð del 50% a partire dal 1° gennaio del 6° anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo (Esempio: autovettura immatricolata nel 2022: a decorrere dal 1/01/2029 la tariffa - approvata sul 2029 per detta tipologia di mezzo per una percorrenza di 15.000 km - va maggiorata del 50% a prescindere se la concessione in uso promiscuo al dipendente sia avvenuta nel 2022 o successivamente);

ð del 5% in presenza di accessori/allestimenti non ricompresi nel valore forfetario delle Tabelle ACI e non direttamente acquistati dal dipendente.

 

RIDUZIONE DEL SECONDO ACCONTO IMPOSTE DA MODELLO 730

Tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l’obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, sulla base delle risultanze ricevute col modello 730/4.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre è trattenuto l’importo della seconda o unica rata di acconto per l’Irpef e/o cedolare secca per l’anno 2026. Se tale retribuzione è insufficiente, l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%. Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare, sotto la propria responsabilità, nel quadro F, la casella 1 del rigo F6 della Sezione V del 730. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per l’anno 2026 deve indicare nella casella 2 del medesimo rigo i minori importi che devono essere trattenuti dal sostituto d’imposta.

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef e/o cedolare secca a titolo di seconda o unica rata di acconto, o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il 10 ottobre al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto. I contribuenti, infatti, possono avvalersi delle disposizioni contenute nell’art. 4, c. 2, lett. b) e c) del D.L. 69/1989. Si ricorda che non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef e/o cedolare secca.

Per il mancato o insufficiente versamento dell’acconto, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni.

 

APPROFONDIMENTI

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Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

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ANTICIPAZIONI

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DEGLI ENTI LOCALI

L’art. 10-quinquies del D.L. 38/2026 (introdotto in sede di conversione dalla L. n. 88 del 22 maggio 2026) prevede l’estensione della rottamazione quinquies anche a tutti i debiti, tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle regioni e dagli enti locali.

La nuova disciplina copre un elenco molto variegato di somme riscosse a livello locale. Nello specifico rientrano nella sanatoria: Imu, Tari e altri prelievi locali similari, imposte minori e canoni, quali l’imposta di soggiorno, il tributo sui servizi pubblicitari e i diritti sulle affissioni pubbliche ed entrate di natura patrimoniale come i canoni per l’occupazione di spazi pubblici e i corrispettivi dovuti per i servizi pubblici locali.

L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’Ente interessato di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine del 31 luglio 2026 scorso.

A decorrere dal 15 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate Riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Tra il 16 ottobre ed il 15 dicembre 2026 il contribuente presenta la domanda di adesione all’Agente della Riscossione con modalità telematica. Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 ovvero, in caso di rateizzazione in 54 rate bimestrali, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. Sui piani rateali si applicano gli interessi calcolati al tasso annuo del 3%.

 

OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE

Entro il 31 ottobre p.v. le società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa (fino a 10 soci) e le società cooperative possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, con riferimento al triennio 2026 – 2028, mediante comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate. Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle SRL e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.

Al pari delle società di persone, il reddito viene tassato in capo ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d’altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d’imposta successivi all’opzione) le riserve che sono state accantonate in periodi precedenti la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha uniformato il prelievo sui dividendi, prevedendo un’imposta unica a titolo definitivo del 26%, senza più distinzione tra "partecipazioni qualificate" (oltre il 20% dei voti in assemblea o il 25% del capitale) e "non qualificate" (al di sotto dei precedenti limiti), rendendo ancora più vantaggiosa la tassazione nel caso di adesione al regime di trasparenza.

La comunicazione, che ha validità triennale ed è irrevocabile per tre periodi d’imposta, per le società già costituite, si esercita direttamente nel modello Redditi 2026 SC, compilando il quadro OP, barrando la casella “Opzione”; per le società neocostituite nel 2026 (primo anno di attività), o le società di persone trasformate nel 2026 è consentita la possibilità di optare per il regime di trasparenza già a decorrere dal 2026, compilando ed inviando il “vecchio” modello di comunicazione (risoluzione n. 80/E/2015).

 

NUOVA TASSA SUI PACCHI DA NOVEMBRE

Il Consiglio dell’UE ha approvato il nuovo Codice doganale con un primo appuntamento, dal 1° novembre 2026, con l’introduzione di una nuova tassa sui piccoli pacchi importati nell’Unione Europea dai Paesi extra-comunitari, per coprire i costi crescenti del monitoraggio dei piccoli pacchi in entrata nell’Unione.

La nuova commissione, conosciuta come handling fee, si aggiungerà al dazio forfetario di 3 euro entrato in vigore il 1° luglio 2026, che nasce dal Regolamento del Consiglio 2026/382 dell’11 febbraio. Questo provvedimento ha soppresso la franchigia doganale per le spedizioni fino a 150 euro e resterà in vigore fino al 1° luglio 2028. Le due misure hanno una diversa base calcolo: il dazio già in vigore si applica a ogni categoria di articolo contenuta nel pacco, identificata dalla rispettiva sottovoce tariffaria, mentre la prossima tassa di gestione colpirà la spedizione nel suo complesso, a prescindere dal numero di articoli che contiene.

Nel contesto internazionale la nuova legislazione mira a dotare l’Unione di strumenti più moderni per facilitare il commercio mondiale (con particolare riferimento all’e-commerce) e per migliorare l’efficienza nella riscossione dei dazi doganali e al contempo rafforzare i controlli sulle merci non conformi, pericolose o non sicure, a vantaggio di tutti i cittadini e degli operatori dell’Ue.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

NUOVO APE DA GIUGNO 2026

Il nuovo APE (Attestato di Prestazione Energetica), in vigore da giugno 2026, introduce un aggiornamento nei metodi di calcolo della classe energetica degli edifici in linea con le direttive europee sull’efficienza., che prevedono parametri più severi e la ridefinizione della scala di classi energetiche.

Solo i nuovi calcoli, da giugno 2026, introducono i parametri più severi, ma non c’è l’obbligo di rifare i vecchi attestati, che rimangono validi fino alla scadenza ordinaria di dieci anni, indipendentemente dall’entrata in vigore dei nuovi requisiti. L’unica eccezione riguarda chi esegue interventi sull’immobile che ne modificano la prestazione energetica; come già avveniva in passato, al mutare delle caratteristiche energetiche, necessita rifare la certificazione.

Si ricorda che l’APE viene richiesta per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni che modificano le prestazioni energetiche, le compravendite immobiliari, nei contratti di locazione o in caso di rinnovo e la rinegoziazione dei mutui ipotecari.

: Per saperne di più

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

                                                                                               Studio Ansaldi srl

 

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