DIRITTO ANNUALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL 2026
Pagamento al 30 giugno o 30 luglio; 20 luglio o 20 agosto per ISA
Sono in corso di invio le comunicazioni da parte delle Camere di Commercio, per segnalare il versamento del diritto annuale dovuto per il 2026, secondo la nota n. 9347 del 16/01/2026 da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell’importo del diritto camerale, salvo poi incrementalo del 20% per il triennio 2026-2028 (con Decreto datato 17 marzo 2026, entrato in vigore il 28 aprile 2026), destinato al finanziamento di progetti strategici.
Il diritto camerale è dovuto annualmente alle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza, da parte di tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (repertorio economico amministrativo). L’ammontare dei diritti camerali dovuti per l’anno 2026 da ciascuna impresa varia a seconda che si tratti di impresa iscritta nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro Imprese.
Soggetti obbligati
Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:
· imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
· società semplici agricole;
· società semplici non agricole;
· società di persone (Snc, Sas);
· società di capitali (Srl, anche unipersonali, Spa e Sapa);
· società cooperative e consorzi;
· enti economici pubblici e privati;
· aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n. 267/2000;
· Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
· società tra avvocati, previste dal D.Lgs. n. 96/01;
· società tra professionisti (Stp);
· imprese estere con unità locali in Italia;
· società consortili a responsabilità limitata per azioni.
Soggetti esonerati
Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:
û le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2025 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
û le imprese individuali che hanno cessato l’attività nell’anno 2025 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2026;
û le società che si sono iscritte dopo il 1° gennaio 2026, in quanto hanno già versato il diritto al momento dell’iscrizione;
û le società ed altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2025 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2026;
û le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa ha adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l’art. 2545-septiesdecies cod.civ.) assunto nell’anno 2025;
û le start-up innovative / incubatori certificati ex art. 25, D.L. n. 179/2012 (dall’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle Imprese) per i primi cinque anni.
E’ invece dovuto per le società in liquidazione.
Termini e modalità di versamento
Il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, alternativamente:
} entro il 30 giugno 2026 senza maggiorazione;
} entro il 30 luglio 2026 con maggiorazione dello 0,4%.
Per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito di 5.164.569 euro, il D.L. n. 89 del 22/05/2026 (c.d. Accise), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117, contiene anche il differimento dei versamenti fiscali collegati alle dichiarazioni dei Redditi e Irap 2026 ha previsto un differimento dei termini per il pagamento delle imposte derivanti dai modelli Redditi e Irap 2026 (saldo 2025 e acconto 2026 di Irpef, Ires e Irap, addizionali Irpef, saldo 2025 e acconto 2026 della c.d. “cedolare secca”, acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata, Iva dovuta da adeguamento agli ISA, contributi previdenziali Inps liquidati in dichiarazione), nonché del pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio:
} entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazione;
} entro il 20 agosto 2026 con un’inedita maggiorazione dello 0,8%.
Dal 2025 il pagamento può avvenire online, offerta dalla piattaforma pagoPA, realizzata dall’Agenzia per l’Italia digitale. In alternativa si può procedere col classico modello F24, indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna CCIAA, la relativa sigla provincia, l’anno di riferimento 2026 e il codice tributo 3850.
Imprese iscritte nella sezione speciale
Il diritto annuale è dovuto in misura fissa per:
· gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.;
· i piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c. (si tratta di coloro che esercitano un’attività per la quale il lavoro prestato è preponderante rispetto al capitale investito);
· le società semplici ex art. 2251 c.c.;
· le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi delle Imprese Artigiane;
· le ditte individuali, anche se iscritte nella sezione ordinaria, versano il diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente.
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Tipologia di imprese iscritte nella sezione speciale |
Importo |
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Piccoli imprenditori, imprese agricole e imprese artigiane |
€ 53 |
(€ 53 nel ’25) |
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Società semplici agricole |
€ 60 |
(€ 60 nel ’25) |
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Società semplici non agricole |
€ 120 |
(€ 120 nel ’25) |
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Società iscritte nella sezione speciale (es. tra professionisti) |
€ 120 |
(€ 120 nel ’25) |
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Soggetti iscritti solo al REA (associazioni, fondazioni, comitati) |
€ 18 |
(€ 18 nel ’25) |
Imprese iscritte nella sezione ordinaria
Le imprese iscritte nella sezione ordinaria:
· alcune imprese individuali (anche se annotate nella sezione speciale, che versano il diritto nella misura fissa pari ad € 120,00 + € 24,00 per unità locale);
· tutte le società (escluse quelle semplici);
· i consorzi ed enti economici pubblici e privati;
· Geie – gruppi europei di interesse economico;
corrispondono il diritto annuale in misura proporzionale al loro fatturato dell’esercizio precedente (anno 2025), calcolato ai fini Irap per scaglioni, secondo la seguente tabella:
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da euro |
a euro |
Misura fissa e aliquote |
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0,00 |
100.000,00 |
fisso € 200 |
(€ 200 nel ‘25) |
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oltre 100.000,00 |
250.000,00 |
0,015 % |
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oltre 250.000,00 |
500.000,00 |
0,013 % |
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oltre 500.000,00 |
1.000.000,00 |
0,010 % |
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oltre 1.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,009 % |
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oltre 10.000.000,00 |
35.000.000,00 |
0,005 % |
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oltre 35.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,003 % |
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oltre 50.000.000,00 |
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0,0001 % (fino a max di 40.000 euro) |
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Il diritto da versare (che sarà arrotondato all’unità di euro) si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa nel 2025. Una volta effettuato il conteggio, l’importo del diritto da versare dovrà poi essere ridotto del 50%.
Unità locali
Il diritto annuale va corrisposto anche per ciascuna unità locale / sede secondaria del soggetto iscritto al Registro delle Imprese in misura pari:
• al 20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00 per ogni unità;
• a € 66,00 per le unità locali / sedi secondarie di imprese aventi sede all’estero;
indicando per ogni provincia uno specifico rigo del modello F24, inserendo alla voce “codice ente/codice comune” la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è iscritta l’unità locale o la sede secondaria.
Per le unità locali di soggetti iscritti esclusivamente al REA (repertorio economico amministrativo), non è dovuto alcun importo a titolo di diritto CCIAA.
Conseguenze del mancato versamento
Il pagamento del diritto annuale è condizione (art. 24, co. 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l’emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento. Di fatto il mancato pagamento del diritto camerale blocca l’emissione dei certificati camerali.
All’omesso o tardivo versamento del diritto annuale sono applicabili le sanzioni ai sensi del Decreto n. 54 del 27/01/2005 dal 10% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
La Camera di Commercio di Cuneo ha previsto l’applicazione del ravvedimento operoso al versamento tardivo del diritto annuale, entro i 12 mesi successivi alla scadenza ordinaria. La regolarizzazione avviene con il versamento della sanzione ridotta al 3,75% (1/8 del 30%), oltre agli interessi al tasso legale del 1,6% dal 01/01/2026.
09/06/2026