BONUS E DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI ENTRO LA FINE DEL 2026
Tutti i bonus e le detrazioni disponibili entro il prossimo dicembre
Poco più di tre mesi per beneficiare delle detrazioni più elevate sugli interventi edili, per le spese sostenute nel 2026. A meno di interventi normativi attesi per la fine dell’anno, dal 2027 le attuali agevolazioni subiranno delle riduzioni.
Da qui alla fine dell’anno c’è ancora tempo per intervenire sulla casa, con qualche spesa dell’ultimo minuto per interventi di piccola taglia, ristrutturazioni o ecobonus.
Agevolazioni disponibili
Ø Interventi di recupero del patrimonio edilizio
Ø Interventi di riqualificazione energetica o ecobonus
Ø Bonus mobili ed elettrodomestici
Ø Conto termico 3.0
Interventi di recupero sul patrimonio edilizio
Dal 1° gennaio 2025, con i co. 54 e 55 della legge di Bilancio 2025, in relazione alle spese sostenute dal 2025, il limite di spesa agevolabile viene confermato in euro 96.000, mentre l’aliquota di detrazione viene differenziata come segue:
- permane al 50% nel solo caso di spese sostenute da proprietari/titolari di diritti reali sull’unità adibita ad abitazione principale;
- è ridotta al 36% per gli interventi effettuati su immobili diversi dall’abitazione principale, come le seconde case.
L’aliquota maggiorata del 50% (per il 2025 e 2026) opera a condizione che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria), oppure, diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione) e che l’unità immobiliare (oggetto dei lavori) sia adibita ad abitazione principale.
La titolarità del diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull’immobile deve sussistere al momento
di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente (C.M. n. 8/2025). La data di inizio lavori può essere dimostrata dal titolo abilitativo ai lavori (CILA, SCIA, ecc.) o, in assenza di titolo abilitativo (come per gli interventi in edilizia libera), da autodichiarazione (C.M. n. 17/2023).
L’aliquota maggiorata si applica anche nel caso di spese per interventi realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali già dotate del vincolo di pertinenzialità con l’abitazione principale.
Ai fini dell’applicazione della detrazione con l’aliquota maggiorata, rientra nella nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente, ossia, coniuge, parenti entro il 3° grado/affini entro il 2° grado, ai sensi del co. 5 art. 5 del Tuir.
L’aliquota ridotta del 36% (per il 2025 e 2026) opera nel caso in cui le spese siano pagate dal familiare del contribuente, oppure dal locatorio o comodatario. E’ il caso, non poco frequente che l’inquilino paga le spese per lavori fatti sulla casa in cui dimora; il locatore paga le spese per lavori fatti sulla casa in cui l’inquilino dimora abitualmente; la moglie (convivente con il marito) paga le spese inerenti i lavori sulla casa di esclusiva proprietà dal marito ed in cui entrambi dimorano abitualmente; il marito (convivente con la moglie) paga le spese inerenti i lavori sulla casa posseduta in comproprietà con la moglie ed in cui entrambi dimorano abitualmente. In tutti questi casi, per le spese sostenute nel 2025 e 2026 la detrazione è al 36%.
La circolare n. 8/E ha chiarito anche la detrazione spettante per i lavori eseguiti sull’immobile che diventerà abitazione principale, ma che al moneto dell’intervento non possiede i requisiti di abitabilità. Il tanto atteso chiarimento è favorevole al contribuente, dove viene previsto che se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, l’aliquota di detrazione maggiorata del 50% spetta a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori. Quindi, chi ristruttura e poi trasloca non avrà problemi alla detrazione del 50% della spesa. Resta un problema: chi, con il permesso del venditore, anticipa l’accesso nell’immobile al momento del compromesso per ristrutturare, rischia di perdere, almeno in parte, il bonus pieno.
Un’altra risposta significativa riguarda chi vende casa, dopo aver eseguito i lavori ad averla utilizzata come abitazione principale. Se, in seguito, si trasferisce o la vende, può continuare a beneficiare della detrazione maggiorata, e non perde la detrazione. I requisiti, insomma, non andranno mantenuti per sempre.
Evoluzione nel tempo della detrazione:
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Anno di spesa |
Aliquota di detrazione |
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2025 e 2026 |
50% per lavori su abitazioni principali 36% per lavori su immobili diversi dall’abitazione principale |
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2027* |
36% per lavori su abitazioni principali 30% per lavori su immobili diversi dall’abitazione principale |
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2028* |
30% per qualsiasi intervento |
* occorrerà attendere conferma dalla prossima L. di Bilancio
Soggetti interessati
Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia.
La detrazione sull’Irpef in dieci quote annuali spetta non solo dal proprietario ma anche dai seguenti soggetti che sostengono le spese:
• proprietari o nudi proprietari;
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
• soci di cooperative divise e indivise;
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
• soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita - compromesso - chi ha comprato l’immobile può usufruire del bonus se:
• è stato immesso nel possesso dell’immobile;
• esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;
• è stato regolarmente registrato il compromesso.
L’agevolazione fiscale sui lavori di ristrutturazione può essere richiesta anche a chi esegue lavori in proprio sull’immobile ma soltanto per le spese sostenute per l’acquisto del materiale.
Spese ammissibili
Per capire per quali lavori spetta è possibile far riferimento alla guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni sui lavori di ristrutturazione. La detrazione è riconosciuta per:
• Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su «singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze» (anche manutenzioni ordinarie su «parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del Codice Civile», quindi, condominiali o meno).
• Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi.
• Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
• Eliminazione delle barriere architettoniche (possibile super ecobonus, ai sensi dell’art. 119, co. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dal primo gennaio 2021 e con scadenze diversificate a seconda dei casi).
• Prevenzione di atti illeciti di terzi.
• Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica su tutto il territorio nazionale.
• Contenimento dell’inquinamento acustico.
• Cablatura di edifici.
• Contenimento dell’inquinamento acustico.
• Bonifica dall’amianto.
• Riduzione degli infortuni domestici.
• Conseguimento di risparmi energetici, cosiddetto «non qualificato», compreso il fotovoltaico (art. 16-bis, co. 1 del Tuir).
• Bonus casa acquisti: acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati, solo sul 25% del prezzo (articolo 16-bis, co. 3 del Tuir).
Misura dell’agevolazione
Vi è un limite fiscale sino ad un valore massimo di spesa di 96.000 euro di spesa per immobile.
Il bonus ristrutturazioni prevede specifiche regole in merito al pagamento dei lavori. Sarà indispensabile utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:
• causale del versamento: bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986;
• codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• codice fiscale o partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.
Procedura e tempi
Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026, detraibili in 10 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all’anno solare del pagamento.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Con due distinti provvedimenti (leggi 38/2023 e 67/2024) è stato introdotto il generale divieto di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per gli interventi avviati a decorrere dal 17 febbraio 2023. E’ ancora possibile optare per la cessione del credito e dello sconto in fattura, qualora in data precedente al 17 febbraio 2023 risulti presentato il provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori (Cilas o altro) e al 30 marzo 2024 siano state sostenute spese documentate da fatture per lavori eseguiti. Sarà di conseguenza possibile utilizzare la sola detrazione spettante nella dichiarazione dei redditi, con la detrazione dall’imposta lorda Irpef.
Interventi di riqualificazione energetica o econonus
Per le spese sostenute nel 2025 e 2026 per gli interventi di riqualificazione energetica (cd. “ecobonus”) e di riduzione del rischio sismico (cd. “sismabonus”) di cui, rispettivamente, agli artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013, le aliquote di detrazione sono state fatte convergere con quelle viste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nella misura del 50%.
Rimanendo inalterati i previgenti i limiti di spesa massima agevolabile, differenziati per tipologia di intervento.
Per le caldaie a gas la norma prevede espressamente l’esclusione da agevolazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con “caldaie uniche alimentate a combustibili fossili” (a nulla rilevando la classe energetica). Il concetto viene ribadito anche con riferimento alle spese di riqualificazione energetica, con l’effetto che, dal 2025, l’intervento non potrà fruire né del cd. “ecobonus” né rientrare tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si ricorda, poi, che alla sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione si applica l’aliquota propria del 50% (art. 16-bis, co. 3-bis, del Tuir).
Evoluzione nel tempo della detrazione:
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Anno di spesa |
Aliquota di detrazione |
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2025 e 2026 |
50% soggetti Irpef e Ires |
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dal 2027* |
36% soggetti Irpef e Ires |
* occorrerà attendere conferma dalla prossima L. di Bilancio
Obiettivi
L’ecobonus è la detrazione Irpef o Ires riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale per cui spetta la detrazione di imposta del 50% dal 2025 e 2026, ripartito in 10 rate annuali di pari importo.
Soggetti interessati
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).
Spese ammissibili
E’ necessario che la spesa per la quale si richiede la detrazione riguardi specifici interventi volti al risparmio energetico:
• Acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
• Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia;
• Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia;
• Sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore;
• Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale: con caldaie di classe A + sistemi di termoregolazione evoluti o con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia);
• Acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda;
• L’installazione di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda;
• Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);
• Finestre comprensive di infissi;
• Schermature solari;
• Riqualificazione energetica globale di edifici;
• Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori;
• Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (building automation);
• Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali;
• Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell'involucro dell’edificio;
• Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie disperdente lorda, che migliorano “la qualità media di cui al decreto” 26 giugno 2015;
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiuntamente con misure antisismiche (ecosismabonus).
Iniziative agevolabili
Le condizioni richieste dalla norma per usufruire delle maggiori detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati attraverso l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, riportata nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico che detta le linee guida nazionali per la certificazione energetica. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su queste attestazioni. L’attestazione non veritiera, per la quale il professionista è chiamato a rispondere, comporta la decadenza dal beneficio.
Misura dell’agevolazione
La logica perseguita dal nuovo ecobonus è quella di agevolare con detrazioni maggiori le spese che consentono di beneficiare di un maggiore livello di risparmio energetico.
Attualmente sono indicati specifici limiti per quanto riguarda le spese ammesse alla detrazione. L’importo massimo sul quale determinare l’ecobonus è così ripartito:
- 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
- 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
- 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
La detrazione sul risparmio energetico non è cumulabile con l’agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio, relativamente alla stessa tipologia di spese sostenute.
Il bonus ristrutturazioni prevede specifiche regole in merito al pagamento dei lavori. Sarà indispensabile utilizzare un bonifico bancario o postale, all’interno del quale dovranno essere indicati i seguenti dati:
• causale del versamento: bonifico relativo al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione prevista dalla L. 296/06;
• codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• codice fiscale o partita Iva del beneficiario del pagamento, numero e data della fattura in pagamento.
Procedura e tempi
Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026, detraibili in 10 quote annuali, si indicano nel modello 730 o Redditi, in base all'anno solare del pagamento.
Vi è poi l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Con due distinti provvedimenti (leggi 38/2023 e 67/2024) è stato introdotto il generale divieto di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per gli interventi avviati a decorrere dal 17 febbraio 2023. E’ ancora possibile optare per la cessione del credito e dello sconto in fattura, qualora in data precedente al 17 febbraio 2023 risulti presentato il provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori (Cilas o altro) e al 30 marzo 2024 siano state sostenute spese documentate da fatture per lavori eseguiti. Sarà di conseguenza possibile utilizzare la sola detrazione spettante nella dichiarazione dei redditi, con la detrazione dall’imposta lorda Irpef.
Bonus mobili ed elettrodomestici
La legge di Bilancio 2026 ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 il “bonus arredi” che è una misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre il 50% dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative all’acquisto di mobili e arredi, abbassando la spesa a 5mila euro per unità immobiliare oggetto di intervento edilizio.
Evoluzione nel tempo della detrazione:
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Anno di spesa |
Aliquota di detrazione |
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2025 e 2026 |
50% soggetti Irpef |
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dal 2027* |
0% (zero) |
* occorrerà attendere conferma dalla prossima L. di Bilancio
Obiettivi
Per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, avviata nell’anno dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente, ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici.
Soggetti interessati
Il “bonus mobili” spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche. E’ necessario che la data dell’inizio dei lavori edili preceda quella in cui si acquistano i beni mobili, indipendentemente che il pagamento per il recupero del patrimonio edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
Spese ammissibili
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici:
a) Mobili/Arredi: rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques, etc.) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
b) Grandi Elettrodomestici: rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica; a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi e chi vorrà usufruire del bonus dovrà comunicare all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) gli acquisti fatti.
Misura dell’agevolazione
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, nel limite di spesa è 5.000, da ripartire nella dichiarazione dei redditi, in 10 rate annuali.
Procedura e tempi
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, che devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.
Oltre al pagamento tracciabile, si dovrà comunicare all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) gli acquisti fatti, in ambito di elettrodomestici.
Non è prevista la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Conto termico 3.0
In alternativa agli interventi che possono generale una detrazione d’imposta o per i soggetti incapienti sul piano Irpef, in alcuni casi è possibile attivare il conto termico, che non funziona come una detrazione, ma eroga un contributo diretto in denaro, tramite bonifico sul conto corrente.
Il Conto Termico 3.0 è un incentivo introdotto dal decreto MASE del 7 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025, corrispondente a un contributo a fondo perduto destinato a tutti i soggetti (persone fisiche, imprese, comunità energetiche rinnovabili, enti del Terzo settore, ecc.) per interventi finalizzati a:
- incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione;
- produzione di energia termica da fonti rinnovabili ad alta efficienza e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione.
Soggetti interessati
Possono beneficiare degli incentivi:
- i soggetti titolari di diritto di proprietà (denominati soggetti ammessi);
- i soggetti che abbiano la disponibilità, in quanto titolari di altro diritto reale o personale di godimento, dell’edificio ove l’intervento deve essere realizzato (denominati soggetti ammessi equiparati). Questi ultimi possono presentare istanza, previa autorizzazione da parte del proprietario.
I soggetti beneficiari degli incentivi in esame sono distinti a seconda delle predette principali categorie:
incremento efficienza energetica edifici (art. 5):
a) Amministrazioni Pubbliche. Sono assimilabili alle Amministrazioni Pubbliche gli enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, che non svolgono attività di carattere economico;
b) soggetti privati per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario (edifici o unità immobiliari in categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C, esclusi C/6 e C/7, gruppo D, escluso D/9, gruppo E, esclusi E/2, E/4 e E/6).
produzione energia termica da fonti rinnovabili (art. 8):
a) Amministrazioni Pubbliche. Sono assimilabili alle Amministrazioni Pubbliche gli enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;
b) soggetti privati per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario e su edifici appartenenti all’ambito residenziale (edifici o unità immobiliari in categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10).
Spese ammissibili
Per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica, l’art. 5 del D.M. del 7 agosto 2025 dispone che sono agevolabili i seguenti interventi:
- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da est-sud-est a ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
- sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
- installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
Per quanto riguarda gli interventi di produzione di energia termica, l’art. 8 del D.M. 7 agosto 2025 dispone che sono agevolabili i seguenti interventi:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o a integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 mq, è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
- sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.
Misura dell’agevolazione
L’incentivo del Conto Termico 3.0 varia in base al tipo di intervento e al soggetto richiedente.
Di norma non può eccedere il 65% delle spese sostenute sia per le P.A. che per i privati. Per le imprese varia dal 25% al 65%.
Può arrivare fino al 100% delle spese per i comuni come meno di 15.000 abitanti e specifici edifici pubblici (scuole, ospedali, RSA).
E’ erogato in rate annuali costanti (2–5 anni); viene versato in un’unica rata nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore o uguale a 15.000 euro.
Procedura e tempi
I soggetti interessati possono presentare le domanda al GSE, attraverso la sola modalità c.d. di accesso diretto, ovvero effettuate entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, e non anche per le richieste a prenotazione, facoltà riservata alla Pubblica Amministrazione e agli enti del terzo settore. Di conseguenza, fino a eventuale nuova comunicazione del GSE, potranno richiedere l’incentivo tutti i soggetti ammessi – privati, imprese, P.A., enti del terzo settore – solo a intervento già concluso.
Per le imprese resta disponibile, all’interno del Portale, l’apposita funzionalità per la presentazione della domanda per la “valutazione preliminare imprese”. Infatti, le imprese sono tenute a trasmettere, prima dell’avvio dei lavori, una richiesta preliminare di accesso agli incentivi, secondo le procedure indicate nelle Regole applicative. La richiesta non costituisce in alcun modo una prenotazione dell’incentivo.
La pratica richiede la documentazione tecnica, le fatture di acquisto, le ricevute di pagamento e la dichiarazione di fine lavori.
Come evitare le restrizioni o azzeramento dal 2027
Un accorgimento può essere quello di valutare se anticipare i pagamenti entro il 31 dicembre 2026 rispetto all’esecuzione dei lavori. Occorre però che i lavori siano già iniziati (circolare 16/E/2021) e, al di là dell’aspetto fiscale, occorre considerare se è opportuno anticipare i pagamenti alla luce dei rapporti con l’impresa, cautelandosi con opportune clausole contrattuali.
Per le persone fisiche, i professionisti, i condomìni e gli enti non commerciali rileva la data di effettuazione del bonifico, secondo il principio di cassa, mentre per le imprese si guarda al criterio della competenza economica, cioè alla data di consegna o spedizione per gli acquisti di beni mobili ovvero alla data dell’ultimazione della prestazione per i servizi.
24/09/2026