BILANCI E RENDICONTI AL 31 DICEMBRE 2025
Novità e calendario delle scadenze dei bilanci del 2025
Il bilancio per l’esercizio 2025 si inserisce in un contesto economico di particolare complessità, anche per il perdurare dei conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese. Numerosi sono i documenti normativi e interpretativi che vanno tenuti in considerazione, costringendo il redattore del bilancio a non facili equilibrismi.
Finalità del bilancio
Il bilancio è un documento senza il quale nessuna impresa può sopravvivere, essendo richiesto da una pluralità di soggetti, in primis gli istituti di credito, che condizionano i propri rapporti con le imprese ai risultati in esso esposti. Si tratta di un adempimento chiave per la vita di ogni impresa, perché è in tale occasione che si forniscono i risultati dell’attività svolta.
Il codice civile impone all’organo amministrativo la redazione del bilancio d’esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e la nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’art. 2428 cod. civ. che verrà approvato dall’assemblea dei soci.
L’iter di formazione e approvazione del documento risulta sempre complesso, in quanto si traduce in una sequenza di atti e comportamenti che debbono rispettare le rigorose norme imposte dal codice civile.
Novità per i bilanci del 2025 e anticipazioni del 2026
Le principali novità riguardano:
2) Dal 1.01.2025 la legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto l’obbligo generalizzato di utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili (carte, bonifici o strumenti elettronici) per beneficiare dell’esenzione fiscale sui rimborsi ai dipendenti per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto e la corrispondente deducibilità per l’impresa; nel caso di pagamento in contanti, concorrono a formare reddito tassabile per il lavoratore e l’indeducibilità dei costi per l’impresa. Restano esclusi i rimborsi per trasporti pubblici di linea (treni, aerei) e i pedaggi autostradali.
3) Dal 2025 è cambiata la tassazione delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti con nuovi coefficienti sulla base del tipo di alimentazione del veicolo.
4) Dal 31 marzo 2025 entra in vigore l’obbligo di stipula di polizze assicurative contro il rischio di catastrofi naturali, in attuazione del D.M. n. 18 del 30 gennaio 2025.
Le anticipazioni per l’esercizio in corso sono che:
6) Dal 2026 le plusvalenze realizzate sulle cessioni di beni strumentali materiali ed immateriali concorrono a formare il reddito imponibile per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate, senza più la possibilità di rateizzarle in 5 quote annuali quando il bene era posseduto da più di 3 anni.
Termini di svolgimento dell’assemblea
L’art. 2364, cod. civ. stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni.
Le disposizioni pre-Covid consentivano a tutte le società di profittare del maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio, disposizione non più riproposta dall’esercizio 2022. Pertanto le società che intendessero differire il termine rispetto a quello ordinario di 120 giorni, dovranno giustificare tale slittamento evocando giustificazioni ascrivibili a circostanze interne; ad esempio, si potrà motivare la scelta per conoscere i risultati dei bilanci delle partecipate, per possibili problemi nell’avvio e nella implementazione delle procedure interne o software, presenza di operazioni societarie straordinarie, la valutazione dei sal nel settore edile legato ai bonus edilizi, l’adozione dei principi contabili, dimissioni del responsabile amministrativo, eventi di forza maggiore, etc., etc.
Il differimento va formalizzato con apposita decisione del Cda, ovvero con una determina dell’amministratore unico; la circostanza va poi precisata nella nota integrativa.
Ovviamente nulla vieta che si possa procedere all’approvazione del bilancio in termini più brevi del previsto, tenuto conto della necessità di soddisfare particolari esigenze della società e/o dei soci (la necessità di distribuire dei dividendi, l’opportunità di pubblicare un bilancio particolarmente favorevole, etc).
Con riferimento al bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, gli amministratori delle società di capitali devono predisporre il “progetto” di bilancio che, dopo essere trasmesso all’organo di controllo (se esistente), va depositato presso la sede sociale, per consentire ai soci di prenderne visione, nei 15 giorni precedenti a quello fissato per l’approvazione.
Si propone, a seguire, una tabella riepilogativa delle scadenze, mantenendo comunque il riferimento al termine “ordinario” dei 120 giorni, considerando che le società potrebbero avere interesse ad anticipare l’approvazione del bilancio e le scadenze del termine “allungato” a 180 giorni.
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adempimento |
Scadenza ordinaria 120 gg |
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Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda) |
Verificare i termini statutari di convocazione |
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Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione |
31 marzo 2026 |
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Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo |
31 marzo 2026 |
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Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo |
14 aprile 2026 |
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Convocazione dell’assemblea dei soci |
Verificare i termini statutari di convocazione |
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Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio |
30 aprile 2026 (se prima convocazione) |
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Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese |
30 maggio 2026 (30 gg successivi dall’approvazione) |
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adempimento |
Scadenza allungata a 180 gg |
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Convocazione del consiglio di amministrazione (Cda) |
Verificare i termini statutari di convocazione |
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Riunione del Cda e delibera di approvazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione |
Entro 30 maggio 2026 |
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Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione agli organi di controllo |
Entro 30 maggio 2026 |
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Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e degli organi di controllo |
Entro 13 giugno 2026 |
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Convocazione dell’assemblea dei soci |
Verificare i termini statutari di convocazione |
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Assemblea dei soci per la delibera di approvazione bilancio |
Entro 29 giugno 2026 (se prima convocazione) |
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Deposito del bilancio d’esercizio al registro Imprese |
Entro 29 luglio 2026 (30 gg successivi dall’approvazione) |
Assemblea per l’approvazione del bilancio
L’organo amministrativo deve assolvere al proprio compito di predisporre la bozza del bilancio, oltre che a quello di convocare i soci in assemblea per l’approvazione.
Nessuna responsabilità, invece, ricade sull’organo amministrativo, qualora lo stesso abbia provveduto alla regolare e tempestiva convocazione dei soci e questi non si siano presentati, ovvero sia mancata la maggioranza necessaria per la regolare costituzione.
A tale riguardo, potremmo ricordare che:
- in caso di assemblea deserta, ove sia presente l’organo amministrativo, sarà opportuno redigere un verbale di memoria nel quale si dia atto dell’impossibilità di assumere qualsiasi decisione (c.d. verbale di assemblea deserta);
- nel caso in cui fosse prevista, dal codice civile o dallo statuto, una seconda convocazione, si dovrà attendere anche tale termine per verificare la possibilità di deliberare;
- ove non fosse prevista la seconda convocazione, ovvero l’assemblea non si costituisse nemmeno in tale occasione, l’organo amministrativo dovrà procedere a una nuova convocazione, rispettando un termine non superiore ai 30 giorni dalla precedente. Si rammenta che la continua inattività dell’assemblea potrebbe configurare anche una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, cod. civ., specialmente in occasione dell’appuntamento annuale di approvazione del bilancio.
Per l’emergenza epidemica da coronavirus, il D.L. 18/2020 aveva previsto che l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie potevano prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutari, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le società potevano altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. La Srl possono inoltre consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Anche a seguito della cessazione del periodo di emergenza connessa al Covid, con il “Decreto milleproroghe” (D.L. 215/2023), è stata prorogata la possibilità per le società di capitali di tenere le assemblee con modalità online, a prescindere dalla presenza della clausola statutaria, per le assemblee che si sono tenute entro il 30 aprile 2024, data poi diventata 31 dicembre 2024 con la pubblicazione della L.Capitali (n. 21 del 5/3/2024), per poi essere nuovamente differita a tutte le assemblee svolte entro la data del 31 dicembre 2025, ad opera del decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024).
Il decreto Milleproroghe 2026 (D.L. 200/2025) ha esteso fino al 30 settembre 2026 la possibilità di svolgere le assemblee societarie (Spa, Srl e cooperative) con mezzi telematici, a prescindere dalle diverse disposizioni statarie.
Rendiconto finanziario
I bilanci in forma ordinaria devono essere completati dal rendiconto finanziario. Si tratta di un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.
I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell’ammontare delle disponibilità liquide. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano:
1) dall’attività operativa, che comprende, generalmente, le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre operazioni non ricomprese nell’attività di investimento e di finanziamento;
2) dall’attività di investimento, che comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate;
3) dall’attività di finanziamento, che comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.
Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.
Il rendiconto fornisce inoltre informazioni su:
· le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall’attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
· la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e
· la capacità della società di autofinanziarsi.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web https://www.studioansaldi.it
08/04/2026