MONITORAGGIO FISCALE DEI REDDITI ESTERI NEL QUADRO W DEL MODELLO 730/2026 O RW DEL MODELLO REDDITI 2026
Beni, immobili, attività ed investimenti detenuti all'estero nel 2025
In previsione dei prossimi adempienti dichiarativi relativi al 2025, col modello 730 o modello Redditi 2026, può essere utile fare una riflessione se si detengono all’estero immobili, investimenti e/o attività di natura finanziaria come gli investimenti in criptovalute o cripto attività o si è proceduto a cedere valute estere, in un mondo finanziario sempre più virtuale.
La compilazione del quadro W nel modello 730 o RW nel modello Redditi assolve, dal 2013, la duplice funzione di monitoraggio fiscale e di esposizione dei dati necessari per la liquidazione delle imposte estere: Ivafe (sui prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero), Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero) e IC o Ivaca (imposta sostitutiva per le cripto attività).
Soggetti obbligati ed esclusi
I soggetti interessati dal monitoraggio fiscale, e quindi dalla compilazione del quadro W o RW, sono:
ü persone fisiche residenti (compresi imprenditori e lavoratori autonomi, anche se l’attività estera è inerente all’impresa o alla professione);
ü enti non commerciali;
ü società semplici e soggetti equiparati;
Le persone fisiche devono essere fiscalmente residenti in Italia per un periodo pari ad almeno 183 giorni anche non consecutivi (184 giorni se l’anno è bisestile) e che detengano investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Per contro, sono esclusi dal monitoraggio le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (più di 183 giorni o 184 se anni bisestili) non sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (o cancellate dall’anagrafe della popolazione residente e iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE) e non hanno nel territorio dello Stato italiano il domicilio o la residenza.
L’obbligo di compilazione del quadro sussiste non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per interposta persona (ad esempio, effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente). In particolare, devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari. Sono tenute all’obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano “titolari effettivi”.
Criptovalute e cripto attività
La legge di Bilancio per il 2023 (art. 1, co. 129, let. c) della L. 197/2022) ha introdotto importanti novità riguardanti le criptovalute e le cripto attività, includendole tra le attività suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, da indicare nella dichiarazione dei redditi, a prescindere dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse; in altre parole vanno dichiarate anche le cripto attività detenute in Italia, se non rientranti nel risparmio amministrato o gestito. Coloro, invece, che hanno realizzato plusvalenze relative a strumenti finanziari tramite intermediari finanziari nell’ambito del risparmio amministrato o gestito non sono tenuti a presentare il quadro T o RT, in quanto in tali ipotesi tutti gli adempimenti sono a carico del sostituto d’imposta.
In sede di prima applicazione, la legge di Bilancio per il 2023 consentiva di affrancare il valore delle cripto attività alla data del 1° gennaio 2023, dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14%, da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 30/06/2023 o in tre annuali di pari importo a partire dal 30/06/2023, maggiorate di interessi nella misura del 3%. La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha nuovamente consentito di rivalutate le cripto attività, con la possibilità di assumere, ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili ai sensi dell’art. 67, co. 1 let. c-sexies) del Tuir, il valore delle cripto-attività alla data del giorno 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze future. Per rideterminare il costo fiscale si calcola un’imposta sostitutiva nella misura del 18% sul valore rivalutato, da versare entro il 30 novembre 2025 o in tre rate annuali (2025, 2026 e 2027), maggiorate degli interessi al 3% annuo. Chi ha operato la rivalutazione nel 2025 deve compilare la sezione X del quadro T. La rivalutazione onerosa non consente il realizzarsi di minusvalenze utilizzabili.
La base imponibile è costituita dal valore delle cripto attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’Exchange, dove è avvenuto l’acquisto della stessa. Qualora non sia individuabile, potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto attività e qualora non siano più possedute alla data del 31 dicembre, si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. L’imposta sostitutiva (IC o Ivaca) si applica nella misura dello 0,2% da parte dei soggetti residenti nel territorio dello Stato, che detengono cripto attività, sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo. Se in Italia il depositario ha applicato il bollo, non è invece dovuta l’Ivaca (interpello n. 181/ 2024) e non va compilato il quadro W o RW. Dalla predetta imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime cripto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero.
In caso di vendita, la plusvalenza si determinata per differenza fra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto e viene tassata nella sezione V-A del quadro RT (o nella sezione V del quadro T nel modello 730), come un provento finanziario al 26%. Fino a 2024 la plusvalenza era tassata se superiore a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Dal 2025 è stata eliminata la soglia di esenzione di 2.000 euro prevista e la plusvalenza è sempre tassata. Le minusvalenze sono scomputabili e riportabili in avanti per quattro anni.
Dal 2026 aumenta l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-operazioni, che passa dal 26% al 33%.
Dati da comunicare per il monitoraggio
Attività di natura patrimoniale
Gli investimenti da indicare sono i beni patrimoniali collocati all’estero che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. A titolo esemplificativo sono:
- gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari (usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (comproprietà o multiproprietà);
- gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori dai territorio dello Stato;
- le imbarcazioni o le navi da diporto;
- altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri, avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
Queste attività devono essere sempre indicate nel quadro W o RW, indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.
Attività estere di natura finanziaria
Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. A titolo esemplificativo sono:
- depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, indipendentemente dalle modalità di alimentazione (stipendi, pensione, compensi ecc.);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi e valute estere, comprese le criptovalute e i cripto-asset, come i bitcoin;
- diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
- attività finanziarie italiane comunque detenute all’estero.
Vanno anche comunicati i beni contenuti nelle cassette di sicurezza, sia se aventi natura patrimoniale, che finanziaria.
L’obbligo di monitoraggio non sussiste quando le attività finanziarie sono affidate in gestione/amministrazione ad intermediari finanziari residenti in Italia (banche, SIM, società fiduciarie, ecc.). Dal 2014 l’obbligo non sussiste anche per i depositi e conti correnti bancari estero se di importo massimo non superiore a 15.000 euro; tuttavia l’informazione sui conti correnti deve essere fornita ai fini del calcolo Ivafe, se la consistenza media è almeno pari a 5.000 euro.
Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe)
E’ dovuta un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (azioni, obbligazioni, ed altri titoli o strumenti finanziari) nella misura dello 0,2% (2 per mille), che dal 2024 è salita allo 0,4% (4 per mille) se i prodotti finanziari sono detenuti in Stati o territori a regime privilegiato (black list).
Per attività finanziarie si devono intendere, anche le azioni e gli strumenti finanziari assimilati, quotati e non, le quote di società in genere ancorché non rappresentate da titoli, i titoli obbligazionari, i certificati di massa, le polizze assicurative produttive di redditi finanziari (escluse quelle di previdenza complementare obbligatorie), le valute estere ed i metalli preziosi.
La base imponibile è data dal valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al 31/12 di ciascun anno, o al termine del periodo di possesso, come determinato nel luogo di detenzione, anche sulla scorta della documentazione rilasciata dall’intermediario estero. In mancanza rilevano il valore nominale, quello di rimborso o residualmente il costo di acquisto. Quindi, se fosse acceso un deposito titoli presso una banca francese, e questa rilasciasse un prospetto dal quale si desume il valore corrente delle attività finanziarie, la base imponibile sarà rappresentata dal valore desumibile da tale documentazione.
Dall’imposta italiana (Ivafe) è detraibile l’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui le attività finanziarie sono detenute, nel limite dell’imposta dovuta in Italia.
Per tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in qualsiasi stato estero, l’imposta Ivafe è dovuta nella misura fissa di € 34,20 determinando così una sostanziale equiparazione con l’imposta di bollo applicata alle attività detenute in Italia. In precedenza l’applicazione di tale misura fissa era limitata ai soli conti detenuti negli stati UE / SEE.
L’imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza del c/c è complessivamente inferiore a € 5.000,00 e neppure sulle partecipazioni in società estere non quotate e sui finanziamenti eventualmente concessi.
Imposta patrimoniale sugli immobili esteri (Ivie)
E’ tenuto al pagamento della patrimoniale sugli immobili esteri, nella misura del 1,06% dal 2024 (era dello 0,76% fino al 2023) o esente se abitazione principale, il soggetto persona fisica residente in Italia iscritto all’anagrafe di un Comune italiano, indipendentemente dalla sua nazionalità, che detiene a titolo di proprietà o altro diritto reale, terreni o fabbricati, a qualsiasi uso destinati.
Quindi anche il cittadino straniero, residente in Italia, per qualsiasi immobile detenuto all’estero, a prescindere dalla natura (abitativa o commerciale), e dall’utilizzo (a disposizione, locato, ecc.), in forza di un diritto reale (proprietà, usufrutto o altro), deve:
- individuare il titolo di possesso e la quota di proprietà;
- l’imposta è dovuta in proporzione alla durata del possesso, come si è protratto nel corso dell’anno, considerando il mese intero il possesso intervenuto per più di quindici giorni;
- l’imposta è dovuta in misura pari al 1,06% del valore degli immobili (o zero per gli immobili abitativi adibiti ad abitazione principale). Il versamento non è dovuto se inferiore a € 200,00;
- dall’imposta così calcolata è detraibile, fino a concorrenza del relativo ammontare, l’imposta patrimoniale pagata nello Stato estero, riferita al medesimo anno.
Regime sanzionatorio
Le sanzioni amministrative previste per l’errata o mancata compilazione del quadro W o RW vengono ridotte nella misura variabile dal 3% al 15% di quanto non dichiarato (rispetto alle previgenti misure dal 10% al 50%) e continuano ad essere elevate al doppio (dal 6% al 30%) per gli investimenti esteri in paesi a fiscalità privilegiata (black list). E’ stata inoltre eliminata la sanzione accessoria della confisca per equivalente.
E’ anche sanzionata come infedele dichiarazione, nella misura del 70% dal 01/09/2024 (era in precedenza dal 90% al 180%), il mancato versamento delle imposte Ivie e Ivafe.
E’ possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, gli utenti registrati possono cliccare sulla sezione:
del sito web https://www.studioansaldi.it/web/
11/05/2026