MODELLO REDDITI 2026 PER L’ANNO 2025

 

Presentazione e pagamento entro il 30 giugno 2026

 

Il modello Redditi 2026, per dichiarare i redditi dell’anno 2025, può essere presentato dal 15 aprile al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea, oppure entro il 2 novembre (il 31 ottobre è festivo) se la presentazione viene effettuata per via telematica.

Il pagamento delle imposte deve avvenire col modello F24 entro il 30 giugno, oppure entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 

Con provvedimento n. 72078/2026 del 27/02/2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello Redditi 2026 PF per dichiarare i redditi del 2025 e le relative istruzioni.

Dal 20 maggio è possibile visualizzabili, nell’apposita area riservata, il modello Redditi precompilato 2026, con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate ed a partire dal 27 maggio sarà possibile modificare e inviare il modello dichiarativo, accettando o modificando il precompilato.

 

Le novità per il 2026

Le principali novità del modello Redditi PF 2026 sono:

þ  Scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote (23% fino a 28.000 euro; 35% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro).

þ  Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

þ  Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità ai sensi della Legge n. 104.

þ  Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente.

þ  Modifica delle detrazioni spettanti per altri familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

þ  Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sostitutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi.

þ  Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.

þ  Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro.

þ  Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo.

þ  Ulteriore detrazione: per l’anno 2025 è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro, ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda.

þ  Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30% del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente.

þ  Esenzione per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a canoni su fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

þ  Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025 è innalzato a 1.000 euro (in precedente 800 euro) il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

þ  Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36%. La percentuale è elevata al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

þ  Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65%.

þ  Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro.

þ  Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: viene eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. Si riporta la facoltà di aver rideterminato, mediante rivalutazione, il valore delle cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, indicando anche l’imposta dovuta e versata.

þ  Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale di rivalutare il costo o valore di acquisto per i terreni o le partecipazioni possedute al 1° gennaio di ciascun anno, tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18%, da parte di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione.

þ  Le spese mediche possono essere certificate dal prospetto di dettaglio delle spese sanitarie scaricato dal Sistema TS, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, senza più la conservazione di scontrini, fatture e ricevute (Faq Agenzia Entrate del 17 luglio 2025).

þ  Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato facendo riferimento a due specifici indicatori:

- un valore fisso di detrazione, predeterminato sulla base del reddito complessivo dichiarato;

- un coefficiente parametrato alla situazione familiare del contribuente.

 

Come accedere al modello Redditi precompilato

A partire dal prossimo 20 maggio la dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, a cui si accede con le credenziali del sistema pubblico di identità digitale (Spid), carta d’identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns). Una volta autenticati ed entrati nell’area riservata dedicata alla dichiarazione dei redditi precompilata, è possibile scegliere se operare, oltre che per sé stessi, in qualità di “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, “persona di fiducia” o “erede”, per presentare la dichiarazione per conto, rispettivamente di un tutelato, un minore, una persona che ha autorizzato a gestire e presentare la dichiarazione nel suo interesse, o di una persona deceduta.

Dal 2025 è consentito l’accesso ai dati precompilati del modello Redditi PF, conferendo apposita delega, oltre che tramite Caf dipendenti e pensionati e professionisti, anche attraverso gli altri intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Grazie alla funzione “Scegli la dichiarazione”, l’utente, rispondendo a poche e semplici domande, è guidato alla scelta del modello precompilato più adatto alla specifica situazione fiscale. Due le alternative possibili: il 730 o Redditi PF.

Effettuato l’accesso, il contribuente – o chi per lui – può visualizzare la dichiarazione dei redditi precompilata, l’elenco dei dati precaricati e di quelli esclusi perché incompleti o incongruenti, e l’esito della liquidazione. Lo step successivo è verificare la correttezza delle informazioni inserite e, a seconda dei casi, accettare il modello senza modifiche, oppure modificarlo o integrarlo (ad esempio con ulteriori oneri deducibili o detraibili) e inviarlo all’Amministrazione Finanziaria.

Dal 27 maggio e fino al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è festivo) ci sarà tempo per trasmettere telematicamente il modello Redditi.

 

Chi deve utilizzare il modello Redditi e non può utilizzare il modello 730

Non possono utilizzare il modello 730, ma devono presentare il modello Redditi 2026 PF le persone fisiche che nel 2025 hanno percepito:

* redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014 (da fonti rinnovabili agroforestali, oltre 2.400.000 kWh anno; fotovoltaiche oltre 260.000 kWh anno);

* redditi di impresa, anche in forma di partecipazione (soci);

* redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, anche in forma associata;

* redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (es. cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);

* redditi provenienti da trust, in qualità di beneficiario.

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:

* nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia;

* devono presentare anche solo una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap e sostituti di imposta Mod. 770 (esempio imprenditori agricoli non esonerati e venditori porta a porta);

* utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero, diversi da quelli di cui al rigo G4;

* redditi da pensione erogati da soggetti esteri alle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza c.d. “impatriati”, in un comune del Mezzogiorno con popolazione inf. a 20.000 abitanti;

* devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato o crediti d’imposta (RS o RU del modello Redditi);

* destinano alle locazioni brevi più di quattro appartamenti (si configura attività d’impresa). L Dal 2026 il limite è sceso a due appartamenti per considerarsi attività non imprenditoriale.

 

Versamenti rateali al 30 giugno o 30 luglio 2026

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti col modello F24 entro il 30 giugno 2026, ovvero entro il 30 luglio 2026. I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

A partire dal 24/04/2017, ad opera del D.L. 50/2017, i contribuenti titolari di partita Iva sono sempre obbligati ad effettuare i versamenti F24 in via telematica, non essendo più prevista la presentazione in banca/posta del modello cartaceo.

In caso di versamenti rateali le date sono:

 

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/06/2026 (senza maggiorazione)

VERSAMENTO DELLA 1° RATA ENTRO IL 30/07/2026 (con maggiorazione +0,4%)

1° rata

30 GIUGNO

1° rata

30 LUGLIO

2° rata

16 LUGLIO

2° rata

20 AGOSTO

3° rata

20 AGOSTO

3° rata

16 SETTEMBRE

4° rata

16 SETTEMBRE

4° rata

16 OTTOBRE

5° rata

16 OTTOBRE

5° rata

16 NOVEMBRE

6° rata

16 NOVEMBRE

6° rata

16 DICEMBRE

7° rata

16 DICEMBRE

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Il D.Lgs. 1/2024 (attuativo della riforma fiscale) ha previsto la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e delle scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi, intervenendo sulle disposizioni relative ai versamenti rateali delle imposte, prevedendo:

il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di secondo acconto;

l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima, senza più distinzione tra soggetti con o senza partita Iva.

 

Detraibili solo le spese mediche tracciabili

Si ricorda come dal 2020, la predisposizione della dichiarazione precompilata nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria vanno indicati esclusivamente i dati relativi agli oneri per cui spetta la detrazione del 19% ai fini Irpef sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

L’unica eccezione è costituita dalle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale che possono essere detratte anche pagate in contanti.

Dal 2025 le spese mediche possono essere certificate dal prospetto di dettaglio delle spese sanitarie scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria (STS), accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, senza più la conservazione di scontrini, fatture e ricevute (Faq Agenzia Entrate del 17 luglio 2025).

 

Prenotazione del servizio dichiarazione Redditi

Per prenotare il servizio Dichiarazione Redditi telefonare al numero 0173.296.720 o inviare una mail a: redditi@ansaldisrl.it

Per visualizzare il foglio di raccolta dati per i Redditi e l’IMU, si veda anche: l’elenco dei documenti

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web https://www.studioansaldi.it

 

 

06/05/2026

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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