AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NEL 2026 E BONUS 4.0 - 5.0

 

Iperammortamento in sostituzione dei bonus 4.0 e 5.0

 

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha reintrodotto l’iperammortamento, ovvero la maggiorazione del costo di acquisizione (anche in leasing) dei beni, con conseguente determinazione di maggiori quote di ammortamento/canoni di leasing, da indicare come variazione in diminuzione del reddito, per gli investimenti effettuati dal 1/01/2026 fino al 30/09/2028, in sostituzione del credito d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”.

 

L’iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni fino alla copertura del 100% del costo sostenuto, in favore delle imprese, che consiste in una maggiorazione “a scaglioni” applicata alle quote di ammortamento/canoni di leasing ai fini della deduzione fiscale extracontabile.

 

Iperammortamento, Industria 4.0 e Transizione 5.0

Ø Iperammortamento: la norma prevede, ai fini fiscali, una maggiorazione del costo di acquisto con l’aliquota massima del 180% subordinatamente all’investimento in beni nuovi, dal 1.1.2026 al 30.9.2028, prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo. La maggiorazione è riconosciuta soltanto con validità fiscale ai fini del calcolo delle quote di ammortamento aggiuntivo e dei canoni di locazione finanziaria. L’agevolazione intende sostituire i crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0.

Ø Industria 4.0: ancora fruibile per gli investimenti “prenotati” entro il 31/12/2025, ove effettuati entro il prossimo 30/06/2026 (a tal fine è disposta l’alternatività di tale agevolazione con l’iperammortamento).

Ø Transizione 5.0: è fruibile per i soli investimenti effettuati entro il 31/12/2025 e non più applicabile dal 1/01/2026.

 

Soggetti interessati dall’iperammortamento

L’agevolazione si applica nei confronti dei titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata) e dalla natura giuridica/dimensioni aziendali: imprese individuali (anche familiari), società commerciali (di persone o di capitale) ed enti commerciali.

Per contro l’agevolazione non spetta alle imprese in liquidazione (volontaria o giudiziale) fallimento/liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale o in una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi d’impresa o da altre leggi speciali, oppure destinatarie di sanzioni interdittive o che non rispettino le norme in materia di sicurezza sul lavoro ed il corretto versamento dei contributi previdenziali/assistenziali (Durc).

Sono esclusi dall’agevolazione i lavoratori autonomi e le società semplici, i soggetti che determinano il reddito in modo forfettizzato e le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.

 

Beni strumentali nuovi e iperammortamento

Il beneficio spetta per gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi nel periodo tra il 1/01/2026 ed il 30/09/2028. Non è prevista la procedura di “prenotazione” dell’investimento e l’effettuazione in un momento successivo.

Sono agevolati i soli beni destinati a strutture produttive ubicate in Italia o prodotti in Italia o in un paese UE (o SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

La maggiorazione del 180% è riconosciuta per gli investimenti in beni nuovi, alternativamente:

- materiali o immateriali strumentali di cui agli elenchi di cui agli All. IV (beni materiali) e V (beni immateriali) alla legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (le Tab. IV e V allegate alla Legge di Bilancio 2026, rappresentano la rielaborazione aggiornata dei beni 4.0 previsti nelle Tab. A e Tab. B della L. n. 232/2016 per il “vecchio” iperammortamento e per i crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0;

- materiali strumentali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche “a distanza”, cioè con impianti di produzione ubicati in edifici/siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, nella disponibilità dell’autoconsumatore interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (cd. “sistemi di accumulo”), già oggetto del credito d’imposta “Transizione 5.0”.

Per l’interconnessione è necessario che il bene agevolabile scambi informazioni con, alternativamente i sistemi interni (sistema gestionale, di pianificazione, progettazione e/o sviluppo del prodotto) e/o esterni (fornitori o partner nella progettazione e sviluppo collaborativo) per mezzo di un collegamento che sia basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es: indirizzo IP).

Con D.M. del MIMIT saranno stabilite le modalità attuative dell’agevolazione, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, di cui il decreto dovrà stabilire contenuto e modalità/termini di trasmissione alle certificazioni ed eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

 

Come richiedere l’agevolazione per l’iperammortamento

Il comma 430 dispone che per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite piattaforma sviluppata dal GSE apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili, sulla base di modelli standardizzati.

La maggiorazione del costo di acquisto del 180% ha rilevanza ai fini IRPEF / IRES mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, potendo generare una perdita fiscale ordinariamente riportabile, ma non produce effetti ai fini IRAP, indipendentemente dalla modalità di determinazione della base imponibile (“metodo fiscale” o criterio “di bilancio”).

L’iperammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni (finanziate con risorse nazionali/UE) che abbiano ad oggetto i medesimi investimenti, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto (100% di esso).

Come anticipato, l’individuazione dei termini e delle modalità di trasmissione è demandata ad apposito D.M. del MIMIT.

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione interviene la cessione del bene agevolato o la destinazione a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, l’agevolazione residua non viene meno ove si proceda a sostituire il bene, nel medesimo periodo, con altro bene materiale strumentale nuovo, dotato di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Come anticipato, l’individuazione dei termini e delle modalità di trasmissione è demandata ad apposito D.M. del MIMIT.

 

Iperammortamento e Industria 4.0

Gli investimenti in beni Industria 4.0 sono ancora fruibili se “prenotati” entro il 31/12/2025, ove effettuati entro il prossimo 30/06/2026. Per le imprese che hanno pianificato investimenti in beni 4.0 a cavallo tra 2025 e 2026 emerge un tema rilevante, cosa succede se l’iter per fruire del credito d’imposta Transizione 4.0 è stato avviato ma mai completato?

Quando la comunicazione preventiva al Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) è stata trasmessa, ma il bene non è mai stato interconnesso, la perizia non è mai stata redatta e il credito non è mai maturato, queste imprese possono accedere all’iperammortamento 2026, in quanto non hanno potuto beneficiare del credito d’imposta 4.0.

La mera trasmissione della comunicazione al Mimit, in assenza del perfezionamento dei requisiti sostanziali, non dovrebbe precludere l’accesso all’iperammortamento 2026 e l’’impresa può legittimamente ritenere di poter presentare comunicazione sulla piattaforma del GSE, anche se è auspicabile un chiarimento ufficiale.

 

Iperammortamento e Transizione 5.0

L’agevolazione per gli investimenti rientranti nella Transizione 5.0 non è più applicabile dal 1/01/2026, ma è fruibile per i soli investimenti effettuati entro il 31/12/2025. Per gli investimenti in beni nuovi dal 1.1.2026 trova applicazione l’iperammortamento.

L’agevolazione consisteva in un credito d’imposta che maturava a seguito di un progetto innovativo da cui derivava una riduzione dei consumi energetici e a seguito della presentazione delle comunicazioni obbligatorie sul sito del GSE.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.1 del 12 gennaio 2026 ha fornito indicazioni operative ai fini della fruizione del credito di imposta 5.0 non ancora utilizzato (residuo) al 31 dicembre 2025, che viene obbligatoriamente suddiviso in 5 rate annuali di pari importo, riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili dal cassetto fiscale del contribuente. L’importo della rata di ogni anno può essere compensato indicando nella sezione Erario il codice tributo 7072 (già istituito dalla risoluzione 63 del 18 dicembre 2024) e quale anno di riferimento l’anno a decorrere dal quale diviene utilizzabile ciascuna rata (quindi, 2026, 2027, 2028, 2029 o 2030). La prima delle cinque rate riferite al credito di imposta 5.0 residuo esistente al 31 dicembre 2025 è quindi fruibile sin da subito con l’indicazione del credito nella sezione Erario con il codice tributo 7072 e anno di riferimento 2026.

 

Credito imposta del 40% per il settore agricolo

Accanto alla reintroduzione dell’iperammortamento, i commi 454-459 della medesima norma introducono e disciplinano un credito d’imposta del 40% a favore del settore agricolo, per investimenti fino a 1milione di euro, nel triennio 2026/2028, in particolare entro il 28 settembre 2028, in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui agli allegati V (beni materiali) e VI (beni immateriali) della medesima legge di Bilancio.

Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata e spettante anche per i beni acquisiti in locazione finanziaria, va determinato su investimenti di valore non eccedente il milione di euro. La dotazione finanziaria è di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ove le risorse stanziate, come prevedibile, dovessero rivelarsi insufficienti per gli aiuti, l’intensità dell’aiuto potrebbe subire una riduzione. L’onere di garantire il rispetto dei limiti di spesa, e di attuare la misura, è demandato a un decreto Masaf/Mimit/Mef da adottare entro il prossimo 2 marzo.

Il sostegno, fruibile nel rispetto delle normative europee in materia di aiuti di Stato nei relativi settori, ha perimetro soggettivo limitato: sono ammessi i contribuenti a cui è precluso l’iperammortamento, ossia imprenditori agricoli individuali e società semplici titolari di reddito agrario. Esclusi anche gli investimenti che saranno completati entro il prossimo 30 giugno per i quali entro lo scorso 31 dicembre è stato corrisposto l’acconto minimo del 20% per fruire del credito d’imposta Transizione 4.0.

 

Regolarità contributiva

Per le imprese ammesse al beneficio, la fruizione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E/2021, la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta, costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. Tale documento deve risultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione, sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi.

Diversamente, il Durc “irregolare” richiesto e non rilasciato (oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del beneficio.

 

Momento di effettuazione dell’investimento

E’ bene ricordare che il momento di effettuazione dell’investimento è disciplinato dalle seguenti regole (art. 109 del Tuir):

- consegna o spedizione per gli investimenti in proprietà;

- sottoscrizione del verbale di consegna per i beni acquisiti tramite leasing;

- ultimazione della prestazione per gli investimenti effettuati tramite contratto d’appalto, a meno che non sia previsti dei sal intermedi nel qual caso si deve aver riguardo all’importo dei sal liquidati nel periodo agevolato.

 

 

10/02/2026

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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